COSTITUZIONI
DEI
FRATI MINORI CAPPUCCINI
E
ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
*
REGOLA E TESTAMENTO DI S. FRANCESCO
Testo ufficiale
e versione italiana
Conferenza Italiana
dei Ministri Provinciali Cappuccini
Roma 2002
CAPITOLO I
LA VITA DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
ARTICOLO I
La nostra
vita secondo il Vangelo
1
1. Il santo Vangelo
del nostro Signore Gesù Cristo è sempre, per la Chiesa, sorgente di vita e annunzio
di salvezza al mondo intero.
2. Per mezzo del Vangelo infatti la Chiesa, guidata dallo
Spirito Santo, conosce Cristo e con la fede ne accoglie
le opere e le parole, che per coloro che credono sono
spirito e vita.
3. San Francesco, fondatore della nostra Fraternità, fin
dall’inizio della sua conversione accolse il Vangelo come
norma del suo vivere e del suo agire.
4. Perciò all’inizio e alla fine della Regola espressamente
ordinò che si osservasse il Vangelo, e nel Testamento
affermò che gli era stato rivelato di dover vivere secondo
la forma del santo Vangelo.
5. Quindi noi, figli di Francesco, impegnamoci
a progredire sempre di più nella conoscenza del Vangelo.
6. In tutte le circostanze della vita seguiamo il Vangelo
come legge suprema; leggiamone assiduamente le parole
che salvano e, come la beata Vergine Maria, meditiamole portandole nel cuore. Così la nostra vita
sarà sempre più profondamente permeata dal Vangelo e noi
cresceremo verso la pienezza in Cristo.
2
1. San Francesco,
autentico discepolo di Cristo e sublime modello di vita
cristiana, insegnò ai suoi frati a seguire in letizia
le orme di Cristo povero e umile per essere guidati da
lui nello Spirito Santo al Padre.
2. Infiammati dall’amore di Cristo, contempliamolo nell’annientamento
dell’incarnazione e della croce per essere a lui più somiglianti;
e, celebrando l’Eucaristia in fraterna letizia, partecipiamo
al mistero pasquale, per pregustare la gloria della sua
risurrezione, nell’attesa che egli ritorni.
3. Osserviamo con cuore generoso i consigli evangelici,
specialmente quelli di cui abbiamo fatto voto, cioè la
castità consacrata a Dio, la povertà che per noi è particolare
via di salvezza, e l’obbedienza caritativa.
3
1. San Francesco,
dopo aver ascoltato le parole della missione dei discepoli,
diede inizio alla Fraternità dell’Ordine dei Minori, perché,
vivendo in comunione di vita, testimoniasse il Regno di
Dio, predicando la penitenza e la pace con l’esempio e
la parola.
2. Per acquisire la forma del vero discepolo di Gesù
Cristo, che in modo mirabile si manifestò in san Francesco,
impegniamoci a imitare lui, a prenderci diligente cura
con la vita e con le opere del suo patrimonio spirituale
e a parteciparlo agli uomini di ogni tempo.
3. A questo fine leggiamo frequentemente la vita e gli
scritti di san Francesco e dei suoi figli, in modo particolare
dei cappuccini, che si sono distinti per santità di vita,
operosità apostolica e dottrina, come pure altri libri
che rivelano il suo spirito.
4
1. Come Frati
Minori Cappuccini dobbiamo conoscere l’indole e il progetto
di vita della nostra Fraternità, affinché la nostra vita,
rettamente adattata ai diversi tempi, si ispiri alla genuina
tradizione dei nostri fratelli.
2. Prima di tutto si devono imitare ritornando all’originaria
ispirazione, cioè alla vita e Regola del nostro Padre
Francesco,con la conversione del cuore, in modo che il
nostro Ordine continuamente si rinnovi.
3. Seguendo il loro esempio, sforziamoci di dare la priorità
alla vita di preghiera, specialmente contemplativa; coltiviamo
una povertà radicale, sia personale che comunitaria, insieme
allo spirito di minorità; offriamo l’esempio di una vita
austera e lieta nella penitenza, nell’amore alla croce
del Signore; alla luce dei segni dei tempi, impegniamoci
inoltre a cercare nuove forme per la nostra vita, con
l’approvazione dei legittimi superiori.
4. Mentre teniamo fra di noi un rapporto familiare come
fratelli, condividiamo con gioia la vita con i poveri,
con i deboli e i malati, e custodiamo la nostra caratteristica
di frati del popolo.
5. Diamo impulso a un’attività apostolica dinamica e con
varietà di forme, anzitutto con l’evangelizzazione, conservando
sempre lo spirito di servizio.
5
1. La Regola di
san Francesco, che sgorga dal Vangelo, ci sospinge a vivere
la vita evangelica.
2. Perseveriamo attivamente nel ricercarne l’intelligenza
spirituale e sforziamoci di metterla in pratica con santa
operazione in semplicità e purezza di cuore, come espressamente
ci esorta a fare lo stesso nostro Fondatore nel Testamento,
e secondo lo spirito, le intenzioni evangeliche e la santità
esemplare dei primi frati cappuccini.
3. I superiori, insieme alle fraternità, favoriscano la
conoscenza, l’amore e l’osservanza della Regola.
4. La Regola e le intenzioni del nostro Padre e legislatore
devono poter esser fedelmente osservate in ogni parte
del mondo. A questo scopo, i superiori maggiori provvedano
che si cerchino le forme più idonee per la vita e l’apostolato
dei frati, applicando anche il principio della pluriformità,
secondo la diversità delle regioni, delle culture e delle
esigenze dei tempi e dei luoghi.
5. Autentica pluriformità è
infatti quella che, salva sempre l ’unità dello stesso
spirito genuino, trova il suo fondamento nella comunione
fraterna e nell’obbedienza ai superiori; così viene garantita
la libertà evangelica nell’agire, anzitutto in vista del
rinnovamento della nostra vita, in modo che non si estingua
lo spirito.
6
1. Il serafico
Padre fece scrivere il Testamento quando, poco prima di
morire, con le sacre stimmate nel suo corpo e pieno di
Spirito Santo, più intensamente desiderava la nostra salvezza.
2. In esso egli manifesta la sua ultima volontà e ci consegna
l’eredità preziosa del suo spirito.
3. San Francesco ci ha donato il Testamento perché ogni
giorno, sempre più perfettamente e
secondo l’interpretazione che ne fa la Chiesa,
osserviamo la Regola che abbiamo professata.
4. Per questo, in continuità con la tradizione del nostro
Ordine, noi accogliamo il Testamento come primo commento
spirituale della Regola e fonte di profonda ispirazione
per la nostra vita.
7
1.
Le Costituzioni hanno lo scopo di aiutarci, nelle
mutevoli situazioni della vita, ad osservare la Regola
nel modo migliore e quanto più perfettamente.
2. In esse troviamo un mezzo sicuro per rinnovarci spiritualmente
in Cristo e un valido aiuto nel cammino verso la pienezza
della consacrazione,con la quale ogni frate si è donato
totalmente a Dio.
3.Osserviamo queste Costituzioni, alle quali siamo obbligati
in forza della nostra professione, non da servi ma come
figli che aspirano ardentemente ad amare Dio sopra ogni
cosa, nell’ascolto dello Spirito Santo che ci istruisce,
impegnati per la gloria di Dio e per la salvezza dei fratelli.
4. Si esortano vivamente tutti i frati a dedicarsi con
amore allo studio personale della Regola, del Testamento
e delle Costituzioni per esserne intimamente imbevuti.
ARTICOLO II
La nostra
vita nella Chiesa
8
1. La Chiesa,
strumento di salvezza e di unione degli uomini con Dio
e tra di loro, si presenta come il popolo di Dio che è
pellegrino nel mondo e, costituito da Cristo in comunione
di vita, di carità e di verità, viene arricchito dallo
Spirito Santo di molteplici doni o carismi per rinnovare
e diffondere sempre più la Chiesa stessa.
2. All’interno di essa, ricca di così grande varietà di
carismi, san Francesco, sotto il soffio dello Spirito
Santo, ha dato inizio a una Fraternità religiosa con una
propria forma di vita. La Chiesa l’ha approvata con la
sua autorità gerarchica e con sollecitudine di madre continua
a custodirla, affinché nel proprio volto più chiara risplenda
l’immagine di Cristo povero, umile e dedito al servizio
degli uomini, specialmente
dei poveri.
3. Anche l’Ordine dei Frati Minori Cappuccini è stato
approvato dalla Chiesa con la Bolla “Religionis
zelus ”, emanata dal Papa Clemente
VII il 3 luglio 1528.
4. Amiamo quindi intensamente la Chiesa, meditiamo il
suo mistero e prendiamo parte attiva alla sua vita e alle
sue iniziative.
9
1. Seguendo l’esempio
di san Francesco, che fu uomo cattolico e integralmente
apostolico, prestiamo fedele obbedienza allo Spirito di
Cristo che vive nella Chiesa.
2. Obbediamo e riveriamo il Sommo Pontefice, a cui i religiosi,
anche in forza del voto di obbedienza, sono sottomessi
come a supremo superiore, e il Collegio dei Vescovi che insieme con lui è segno visibile dell’unità e dell’apostolicità
della Chiesa.
3. Dovunque siamo, cooperiamo al bene della Chiesa particolare
con la nostra presenza fraterna e profetica, adoperandoci
per la sua crescita e il suo progresso.
4. Offriamo il nostro servizio apostolico al popolo di
Dio e a tutta la comunità umana, secondo il nostro carisma
e sotto la guida del Vescovo diocesano.
5. Rendiamo il dovuto onore ai presbiteri e a tutti quelli
che ci amministrano lo spirito e la vita, e collaboriamo
attivamente con essi.
10
1. Amiamo e obbediamo
con animo generoso al ministro generale, che è stato scelto
per il servizio e per l’utilità di tutta la Fraternità,
come successore del santo Fondatore e come legame vivo
che ci unisce con l ’autorità della Chiesa e fra di noi.
2.. Seguiamo con amore e con obbedienza attiva e responsabile
anche gli altri ministri della Fraternità, che il Signore
ci ha dato come pastori e che sono
depositari della fiducia dei frati, affinché siamo più strettamente
e sicuramente legati al servizio della Chiesa in spirito
di fede e nell’ amore di Cristo.
11
1. San Francesco
dall’adorazione del Padre, che è il sommo bene, attinse
quel sentimento di fratellanza universale, che gli faceva
vedere in ogni creatura l’immagine di Cristo primogenito
e salvatore.
2. Come figli di quello stesso Padre, sentiamoci fratelli
di tutti gli uomini, senza alcuna
discriminazione; e, andando incontro con spirito
fraterno a tutte le creature, continuamente offriamo a
Dio, fonte di ogni bene, la lode del creato.
3. Riuniti dallo Spirito Santo nella stessa vocazione,
mediante la preghiera e l’attività comunitaria favoriamo
il senso di fraternità in tutto l’Ordine e soprattutto
nelle nostre comunità provinciali e locali. Coltiviamo
lo stesso sentimento verso tutti i fratelli e le sorelle,
sia religiosi sia laici, che con noi formano un’unica
famiglia francescana.
4. La nostra fraternità evangelica, quasi modello e fermento
di vita sociale, invita gli uomini a promuovere tra loro
relazioni fraterne e a unire le forze in vista dello sviluppo
e della liberazione di tutta la persona nonché per l’autentico
progresso sociale.
5.La nostra vita fraterna ha un’importanza particolare
e acquista maggior forza di testimonianza nel processo
di sana socializzazione e solidarietà, con il quale Dio
ci chiama ad impegnarci nel realizzare e far crescere
la fraternità nella giustizia e nella pace.
12
1. Il Figlio di
Dio, assumendo la condizione di servo, è venuto non per
essere servito ma per servire e dare la propria vita per
la salvezza di tutti.
2. Nell’intimo desiderio di conformarci a lui, non presumiamo
di essere nella condizione di maggiori, ma impegniamoci
quali minori nel servire tutti,
specialmente quelli che patiscono indigenza e tribolazioni,
anzi perfino coloro che ci perseguitano.
3. Volentieri, dunque, viviamo la nostra vita fraterna
accanto ai poveri,condividendo con grande amore i loro
disagi e la loro umile condizione.
4. Mentre andiamo loro incontro nelle necessità materiali
e spirituali, dedichiamoci con la vita,
l’azione e la parola alla loro promozione umana
e cristiana.
5. Così facendo, manifestiamo nella minorità il nostro
spirito di fraternità e in pari tempo diventiamo fermento
di giustizia, di unione e di pace.
13
1. Per realizzare
con frutto la nostra vocazione evangelica nella Chiesa
e nel mondo, impegnamoci a vivere
con fedeltà la vita apostolica, che unisce inscindibilmente
la contemplazione e l’azione, a imitazione di Gesù,
che visse incessantemente nella preghiera e nell’opera
della salvezza.
2.Gli apostoli, mandati dal Signore in tutto il mondo,
seguendo il modello di vita del Maestro, erano perseveranti
nella preghiera e nel servizio della parola.
3. San Francesco, che pur preferiva i luoghi solitari,
per seguire le orme del Signore e degli apostoli,
scelse una forma di vita che in sé unisse intimamente
la preghiera e la proclamazione del messaggio di salvezza.
4. Siamo perciò assidui nella lode di Dio e nella meditazione
della sua parola, affinché sempre più cresca in noi il
vivo desiderio che gli uomini, per opera nostra, giungano
ad amare Dio in letizia.
5. Così, la nostra vita di preghiera sarà totalmente compenetrata
di spirito apostolico, e la nostra attività apostolica
sarà pienamente animata dallo spirito di preghiera.
CAPITOLO II
LA VOCAZIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI
ARTICOLO I
La vocazione
alla nostra vita
14
1. Dio nella sua
bontà chiama tutti i cristiani nella Chiesa alla perfezione
della carità, nei diversi stati di vita, perché siano
fatte progredire la santità personale e la salvezza del
mondo.
2. A questa chiamata ognuno deve dare una risposta d’amore
con la massima libertà, in modo che la dignità della persona
umana si armonizzi con la volontà di Dio.
3. Tutti con animo riconoscente rallegriamoci per la grazia
singolare della vocazione alla vita religiosa, a noi concessa
da Dio.
4. In risposta alla nostra vocazione francescano-cappuccina,
offriamo una testimonianza pubblica e sociale della vita
eterna di Cristo già presente nel tempo, seguiamo Cristo
povero e umile, diffondiamo ovunque il suo messaggio agli
uomini, specialmente ai poveri.
5. Così noi, vivendo in fraternità come pellegrini, penitenti
nel cuore e nelle opere, al servizio di tutti gli uomini
in spirito di minorità e in letizia, ci dedichiamo alla
missione salvifica della Chiesa.
15
1. La sollecitudine
per le vocazioni nasce principalmente dalla consapevolezza
dei frati di vivere essi stessi e di proporre agli altri un genere
di vita particolarmente ricco di valori umani ed evangelici.
Gli aspiranti, quando abbracciano tale vita, mentre rendono
un autentico servizio a Dio e agli uomini, realizzano
pienamente se stessi. Noi però dobbiamo rinnovarci continuamente
se vogliamo offrire una chiara testimonianza di un tal
genere di vita.
2. Tutti i frati collaborino attivamente nel favorire
le nuove vocazioni, mossi dal desiderio di realizzare
il disegno di Dio secondo il nostro carisma.
3. Memori della preoccupazione di san Francesco nel veder
crescere di numero la fraternità delle origini, tutti
i frati, e anzitutto i ministri e le singole fraternità,
si prendano diligente cura di discernere e favorire le
vocazioni autentiche, soprattutto con l’esempio della
vita, con la preghiera e con la parola.
4. Così facendo, collaboriamo con Dio che chiama e sceglie
chi vuole e gioviamo al bene della Chiesa.
16
1. Si promuovano
diligentemente le varie forme di impegno pastorale per
le vocazioni, specialmente negli ambienti più affini allo
spirito del nostro Ordine.
2. Migliori risultati si ottengono se alcuni frati vengono
incaricati in modo specifico di promuovere e coordinare
l’animazione vocazionale. Tutti i frati però offrano la
loro collaborazione in segno di fecondità della vita francescana.
3. Per favorire le vocazioni giova molto offrire ai giovani
l’opportunità di partecipare in qualche modo alla nostra
vita fraterna. Questo molto opportunamente potrà avvenire
in apposite case, dove contemporaneamente venga ad essi
offerto un aiuto per la riflessione personale.
4. Secondo le esigenze delle regioni e dei tempi, i ministri
provinciali con il consenso del definitorio
e, se sembrerà opportuno, con il consiglio del Capitolo
provinciale, costituiscano strutture particolari per seguire
più da vicino e preparare nel modo migliore coloro che
si orientano alla vita religiosa.
5. Tali strutture siano ordinate secondo i principi di
una sana pedagogia, di modo che, armonizzando formazione
scientifica e formazione umana e mantenendo i debiti rapporti
con la società e la famiglia, gli alunni vi conducano
una vita cristiana confacente alla loro età, al loro spirito
e al loro sviluppo; tale cioè che consenta di scoprire
e sostenere la vocazione alla vita religiosa.
6. Il corso degli studi necessari venga programmato in
modo che gli alunni possano continuarli altrove senza
difficoltà.
ARTICOLO II
L ’ammissione
alla nostra vita
17
1. San Francesco,
preoccupato della purezza della nostra vita,prevedendo
che la sua Fraternità sarebbe cresciuta in una grande
moltitudine, temeva allo stesso tempo che crescesse il
numero dei frati inetti.
2. Perciò, coloro che vogliono abbracciare la nostra vita
siano accuratamente esaminati e scelti, perché la Fraternità,
più che di numero, deve crescere di giorno in giorno nella
virtù, nella perfezione della carità e nello spirito.
3. I ministri provinciali s’informino con cura se gli
aspiranti alla nostra vita abbiano le qualità richieste
dal diritto comune e dal nostro particolare per la loro
valida e lecita ammissione. In particolare si osservi
quanto segue:
a) gli aspiranti, per la loro indole, devono essere idonei
a vivere la nostra vita evangelica in
comunione fraterna;
b) sia accertato che essi godono della salute fisica e
psichica necessaria per vivere il nostro genere di vita;
c) bisogna che con la loro vita gli aspiranti mostrino
di credere fermamente ciò che crede e tiene per certo
la santa madre Chiesa e abbiano un modo di sentire cattolico;
d) risulti che essi godono di buona reputazione, specialmente
presso le persone che meglio li conoscono;
e) abbiano la maturità richiesta e una volontà generosa
e sia accertato che essi vengono all’Ordine solo per mettersi
sinceramente al servizio di Dio e della salvezza degli
uomini, seguendo la Regola e forma di vita di san Francesco
e le nostre Costituzioni;
f) abbiano l’istruzione richiesta nella rispettiva regione
e diano speranza che potranno fruttuosamente esercitare
i loro uffici;
g) specialmente se si tratta di aspiranti in età adulta
e di quelli che hanno avuto già una qualche esperienza
di vita religiosa, si prendano tutte le informazioni utili
circa la loro vita precedente;
h)trattandosi poi di accogliere dei chierici diocesani
o persone provenienti da altro istituto di vita consacrata,
da una società di vita apostolica o da un seminario, oppure
della riammissione di un nostro candidato, si osservino
le prescrizioni del diritto comune.
18
1. Cristo, nostro
sapientissimo maestro, al giovane
che gli aveva manifestato il desiderio di voler raggiungere
la vita eterna rispose che,se voleva essere perfetto,
cominciasse con il vendere tutti i suoi beni e distribuirli
ai poveri.
2. Francesco, a sua imitazione, non solo lo insegnò e
lo mise in pratica in se stesso e negli altri che accoglieva,
ma anche nella Regola ordinò che fosse osservato.
3. Perciò i ministri provinciali facciano conoscere e
spieghino quelle parole del santo Vangelo agli aspiranti
che vengono al nostro Ordine spinti da un amore profondo
a Cristo, affinché a suo tempo, prima della professione
perpetua, essi facciano la rinunzia ai loro beni materiali,
preferibilmente a favore dei poveri.
4. Gli aspiranti si preparino spiritualmente alla futura
rinunzia dei beni e si dispongano al servizio di
tutti gli uomini, specialmente dei poveri.
5. I frati poi, come vuole la Regola, evitino di ingerirsi
in qualsiasi modo in questi affari.
6. Gli aspiranti, inoltre, siano disposti a mettere a
disposizione di tutta la fraternità le risorse di intelligenza
e di volontà e anche i doni di natura e di grazia per
svolgere gli incarichi che riceveranno a servizio del
popolo di Dio.
19
1. Ammettere al
postulato, al noviziato e alla professione, oltreché
al ministro generale, in ciascuna provincia compete al
ministro provinciale, che può delegare questa facoltà
al vicario provinciale, al viceprovinciale
e al superiore regolare.
2. Questi superiori, prima di ammettere gli aspiranti
al noviziato, consultino il proprio Consiglio
oppure tre o quattro frati nominati dallo stesso
Consiglio; invece per poterli ammettere alla prima professione
e a quella perpetua hanno bisogno del consenso del loro
Consiglio.
3. Se il caso lo richiede, si consultino anche coloro
che hanno una particolare competenza in materia.
20
1. Spetta al maestro
dei novizi compiere l’atto o il rito di ricevere i novizi,
a meno che il ministro provinciale disponga diversamente;
con tale atto ha inizio il noviziato.
2. È invece il ministro provinciale che riceve in nome
della Chiesa i voti dei profitenti; può tuttavia delegare questa facoltà ad un altro
frate dell’Ordine.
3. Nel ricevere al noviziato e nell’emettere la professione
si osservino le norme liturgiche.
4. La professione religiosa ordinariamente si emetta durante
la celebrazione eucaristica, servendosi della formula
seguente, approvata dalla Santa Sede per le famiglie francescane:
“A lode e gloria della SS.ma
Trinità. Io, fr. N.N., poiché il Signore mi ha
ispirato di seguire più da vicino il Vangelo e le orme
di nostro Signore Gesù Cristo, davanti ai fratelli qui presenti, nelle tue mani,
fr. N.N.,
con fede salda e volontà decisa: faccio voto a Dio Padre
santo e onnipotente di vivere per tutto il tempo della
mia vita (o: per...ann...) in
obbedienza, senza nulla di proprio e in castità e insieme
professo la vita e la Regola dei Frati Minori confermata
da Papa Onorio promettendo di osservarla fedelmente secondo
le Costituzioni dell’Ordine dei Frati Minori Cappuccini.
Pertanto mi affido con tutto il cuore a questa Fraternità
perché, con l’efficace azione dello Spirito Santo, guidato
dall’esempio di Maria Immacolata, per l’intercessione del nostro Padre Francesco
e di tutti i santi, sostenuto dal vostro fraterno aiuto,
possa tendere costantemente alla perfetta carità nel servizio
di Dio, della Chiesa e degli uomini ”.
21
1. La natura e
il fine dei tre consigli evangelici, ai quali ci si impegna
con voto nella professione, è di unirci a Cristo con il
cuore reso libero dalla grazia, in una vita casta, povera
e obbediente per il Regno dei cieli, sulle orme di san
Francesco.
2. Il consiglio evangelico della castità per il Regno
dei cieli, quale segno del mondo futuro e fonte di più
abbondante fecondità in un cuore indiviso, comporta l’obbligo
della perfetta continenza nel celibato.
3. Il consiglio evangelico della povertà a imitazione
di Cristo, il quale da ricco che era si fece povero, oltre
a una vita povera nelle cose e nello spirito, comporta
la dipendenza dai superiori e la limitazione nell’usare
e nel disporre dei beni; inoltre, richiede che prima della
professione perpetua si faccia la rinunzia volontaria
alla capacità di acquistare e possedere; e ciò, per quanto
possibile, in una forma che sia valida anche secondo il
diritto civile.
4. Il consiglio evangelico dell’obbedienza, professato
in spirito di fede e di amore per seguire Cristo
obbediente fino alla morte, comporta l’obbligo di sottomettere
la volontà ai legittimi superiori per amore di Dio “in
tutte le cose che non vanno contro la coscienza e contro
la Regola ”, quando essi comandano secondo le nostre Costituzioni.
ARTICOLO III
La formazione
in generale
22
1. La formazione
è la promozione dei frati e delle fraternità, in modo
che la nostra vita sia di giorno in giorno sempre più
conforme al santo Vangelo e allo spirito francescano,secondo
le esigenze dei luoghi e dei tempi. La formazione deve
essere continua e protrarsi per tutta la vita sia in ordine
ai valori umani che alla vita evangelica e religiosa.
2. La formazione integrale coinvolge tutta la persona,
in particolare nel suo aspetto psichico, religioso, culturale
e anche professionale o tecnico. Essa si realizza in due
fasi: la formazione iniziale e la formazione permanente.
23
1. Ogni formazione
è prima di tutto azione dello Spirito Santo, che vivifica
interiormente sia i formatori che i formandi.
2. La formazione attiva esige la collaborazione dei formandi,
che sono i primi operatori e responsabili della propria
crescita.
3. Ogni frate è allo stesso tempo e per tutta la vita
formando e formatore, perché tutti abbiamo sempre qualcosa
da imparare e da insegnare. Questo principio sia stabilito
come programma della formazione, da tradursi nella pratica
della vita.
4. Vivere insieme tra noi come frati minori è l’elemento
primordiale della vocazione francescana. Perciò la vita
fraterna deve essere sempre e dovunque esigenza fondamentale
del processo formativo.
5. Perché le singole fraternità, in modo particolare quelle
specificamente formative, possano soddisfare questa primaria
esigenza, è necessario che attingano ispirazione e incentivo
da quella primigenia fraternità che è la fraternità provinciale.
6. Anche se tutti i frati sono formatori, ci devono necessariamente
essere alcuni che hanno maggiore
responsabilità nell’ufficio della formazione e sono di
ciò incaricati. Primi fra questi sono il ministro provinciale
e i guardiani, in quanto animatori e coordinatori ordinari
del cammino formativo dei frati.Vi
sono poi dei formatori qualificati, che assumono questo
ufficio particolare a nome della fraternità.
24
1. L’Ordine disponga
degli strumenti formativi rispondenti alle esigenze del
proprio carisma specifico.
2. Dovendosi prestare un’attenzione particolare ai frati
durante il periodo della formazione iniziale, le singole
circoscrizioni dispongano di adeguate strutture educative.
3. Il processo educativo richiede, come esigenza molto
importante, un gruppo di frati responsabili che lavorino
seguendo criteri omogenei per l’intero iter formativo.
Tale gruppo deve avere il debito sostegno di tutta la
fraternità.
4. Di grande importanza sono il segretariato per la formazione
e i centri formativi; perciò ci si preoccupi di curarli
bene e di renderli efficienti.
5. Il segretariato generale per la formazione sia a disposizione
dei superiori generali come dei superiori delle diverse
circoscrizioni, offrendo loro aiuto e informazioni perché
possano favorire quanto riguarda la formazione.
6. Similmente nelle singole province si abbia un consiglio
per la formazione e nei centri formativi un frate abbia
particolare responsabilità per promuovere ciò che riguarda
la formazione.
7. Le singole province o i gruppi di province, secondo
le situazioni regionali, abbiano un loro piano formativo,
nel quale siano esposti gli obiettivi, i programmi e gli
itinerari concreti di tutto il processo formativo dei
frati.
ARTICOLO IV
L’iniziazione
alla nostra vita
25
1. La formazione
iniziale alla nostra vita richiede le necessarie esperienze
e conoscenze, mediante le
quali gli aspiranti, guidati dai formatori, si avviano
progressivamente alla vita francescana evangelica.
2. Nel tempo della iniziazione la formazione degli aspiranti,
componendo in modo armonico l’elemento umano e quello
spirituale, sia veramente solida, integrale e adattata
alle esigenze dei luoghi e dei tempi.
3. Si adottino mezzi appropriati per una educazione attiva,
anzitutto l’esercizio di attività e compiti mediante i
quali gli aspiranti siano gradualmente portati all’acquisto
del dominio di sé e della maturità psichica e affettiva.
4. Nel rispetto del temperamento personale e dei doni
di grazia di ciascuno, essi vengano iniziati a una vita
spirituale nutrita dalla lettura della parola di Dio,
dall’attiva partecipazione alla liturgia, dalla riflessione
e dalla preghiera personale, in modo che siano sempre
più attratti verso Cristo, che è via, verità e vita.
5. Nella formazione iniziale i frati acquistino una seria
conoscenza e pratica dello spirito francescano cappuccino
con lo studio della vita di san Francesco e del suo pensiero
sull’osservanza della Regola, della storia e delle genuine
tradizioni del nostro Ordine, e soprattutto con l’assimilazione
interiore e pratica della vita alla quale sono stati chiamati.
6. Coltivino in modo particolare la vita fraterna sia
nella comunità sia con le altre persone, alle cui necessità
vadano incontro con sollecitudine, per imparare così a
vivere sempre più perfettamente la solidarietà attiva
con la Chiesa.
7. La formazione iniziale speciale dei frati sia programmata
a seconda dei diversi uffici che dovranno esercitare e
secondo le circostanze e gli statuti particolari delle
circoscrizioni.
8. Tutte le tappe della iniziazione devono essere trascorse
in fraternità particolarmente idonee a vivere la nostra
vita e a curarne la formazione, costituite a questo scopo
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. Tuttavia il ministro provinciale, con il consenso
del definitorio, ha facoltà
di permettere che il periodo del postulato sia trascorso
al di fuori delle nostre fraternità.
9. L’erezione, il trasferimento e la soppressione della
casa del noviziato spetta al ministro generale con il
consenso del suo definitorio
mediante decreto scritto. In casi particolari e in via
eccezionale la medesima autorità può concedere che un
aspirante faccia il noviziato in un’altra casa dell’Ordine,
sotto la guida di un religioso idoneo, che faccia le veci
del maestro dei novizi.
10. Il superiore maggiore può permettere che il gruppo
dei novizi dimori per determinati periodi di tempo in
un’altra casa dell’Ordine da lui designata.
26
1. Ogni fratello,
dato da Dio alla fraternità, le porta gioia e insieme
è per noi stimolo a rinnovarci nello spirito della nostra
vocazione.
2.L’azione formativa iniziale è compito di tutta la fraternità,
dal momento che gli aspiranti sono parte di essa.
3. Tuttavia il ministro provinciale, con il consenso del
definitorio, nel modo e nei
limiti che lui stesso dovrà stabilire, ne affidi la direzione
a frati dotati di esperienza della vita spirituale, fraterna
e pastorale, di scienza, prudenza, discernimento degli
spiriti e conoscenza delle anime.
4. I maestri, sia dei postulanti che dei novizi e dei
professi, siano liberi da ogni impegno che possa ostacolare
la cura e la guida degli aspiranti.
5. Se motivi particolari lo consigliano, al maestro si
possono affiancare dei collaboratori, specialmente in
ciò che riguarda la cura della vita spirituale e il foro
interno.
27
1. Il tempo della
formazione iniziale comincia il giorno in cui uno, ammesso
dal ministro provinciale, entra nella fraternità, e si
protrae fino alla professione perpetua. Esso si compie
a norma del diritto universale e del nostro particolare.
Dell’ingresso in fraternità sia redatto un documento.
2. Da quel giorno il candidato, per quanto riguarda la
formazione, la vita e il lavoro, è considerato membro
della fraternità in una forma graduale che sarà stabilita
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio.
3. La formazione iniziale, intesa come inserimento nella
nostra fraternità, comprende il postulato, il noviziato
e il postnoviziato.
28
1. Il postulato
è un periodo della formazione iniziale nel quale si fa
la scelta della nostra vita. La durata e le modalità di
questo primo periodo vengono determinate dal ministro
provinciale con il consenso del definitorio.
Durante questo periodo il postulante conosce la nostra
vita, mentre la fraternità da parte sua conosce meglio
il postulante e può discernere la sua vocazione.
2. La formazione dei postulanti tende soprattutto a completare
la catechesi della fede; essa comprende l’introduzione
alla liturgia, il metodo della preghiera, lo studio del
francescanesimo e una prima esperienza di attività nell’apostolato.
Inoltre, vengono accertate e sviluppate la maturità umana,
anzitutto quella affettiva, e l’attitudine a discernere
i segni dei tempi secondo il Vangelo.
29
1. Il noviziato
è un periodo di più intensa iniziazione e di più profonda
esperienza della vita evangelica francescano-cappuccina nelle sue esigenze fondamentali; esso
suppone una scelta libera e matura della vita religiosa.
2. La direzione dei novizi, sotto l’autorità dei superiori
maggiori, è riservata soltanto al maestro, il quale deve
essere un frate membro dell’Ordine, professo di voti perpetui.
3. La formazione del novizio ha come fondamento i valori
della nostra vita consacrata, conosciuti e vissuti alla
luce dell’esempio di Cristo, delle intuizioni evangeliche
di san Francesco e delle genuine
tradizioni dell’Ordine.
4. Il ritmo del noviziato risponda alle esigenze fondamentali
della nostra vita religiosa, specialmente
attraverso una particolare esperienza di fede, di preghiera
contemplativa, di vita fraterna, di incontro con i poveri
e di lavoro.
5. Perché il noviziato sia valido deve comprendere dodici
mesi da vivere nella stessa comunità del noviziato. Il
ministro provinciale con il consenso del definitorio ne stabilisce l’inizio e le modalità. 6. L’assenza
dalla casa di noviziato per un periodo superiore a tre
mesi, continui o interrotti, rende invalido il noviziato.
Un’assenza superiore a quindici giorni va ricuperata.
Per il resto si osservino con diligenza le norme del diritto
universale riguardanti il noviziato.
7. Dell’inizio del noviziato, con il quale comincia la
vita nell’Ordine, si rediga un documento.
30
1. Il postnoviziato
è un periodo in cui i frati, camminando verso una maggiore
maturità, si preparano alla scelta definitiva della nostra
vita evangelica da fare mediante la professione perpetua.
2. Dal momento che nella nostra vocazione la vita evangelica
fraterna occupa il primo posto, anche durante il postnoviziato
le deve essere data la priorità. Per questo si dia a tutti
i frati la medesima formazione religiosa per la durata
e nelle modalità stabilite dal ministro provinciale con
il consenso del definitorio.
3. I frati, in armonia con la propria indole e grazia,
si applichino ad uno studio più profondo della Sacra Scrittura,
della teologia spirituale, della liturgia, della storia
e spiritualità dell’Ordine, ed esercitino varie forme
di apostolato e di lavoro anche domestico. Tale formazione
poi venga fatta sempre tenendo conto della vita e della
maturazione progressiva della persona.
ARTICOLO V
La professione
della nostra vita
31
1. Riflettiamo
spesso quanto grande sia la grazia della professione religiosa.
2. Per mezzo di essa infatti, a nuovo e speciale titolo,
abbracciamo, a gloria e a servizio di Dio, una vita che
ci spinge alla perfezione della carità; e, consacrati
al culto divino in modo stabile e più profondo, rappresentiamo
Cristo unito da vincolo indissolubile alla Chiesa sua
sposa.
3. In questa consacrazione, per ottenere un più abbondante
frutto della grazia battesimale, ci obblighiamo a praticare
i consigli evangelici secondo la Regola e le Costituzioni.
4. Intendiamo così liberarci dagli impedimenti che ci
possono distogliere dalla carità perfetta, dalla libertà
spirituale e dalla perfezione del culto divino.
5. Per mezzo della professione infine mentre godiamo di
uno speciale dono di Dio nella vita della Chiesa, aiutiamo
con la nostra testimonianza la sua missione di salvezza.
6. Esortiamo perciò i frati a prepararsi ad essa con grande
diligenza con gli esercizi spirituali, con una intensa
vita sacramentale, specialmente eucaristica, e con fervente
preghiera. E ciò sia fatto più intensamente e in modo
particolare prima della professione perpetua.
32
1. Terminato il
noviziato e verificata l’idoneità del novizio, viene emessa,
per il tempo da determinarsi dal ministro provinciale
in accordo con lo stesso novizio, la professione temporanea
dei voti, da rinnovarsi spontaneamente fino alla professione
perpetua. Se permane il dubbio sull’idoneità, il ministro
provinciale può prorogare il tempo di prova, ma non oltre
sei mesi. Se poi il novizio sarà giudicato non idoneo,
venga dimesso.
2. Il tempo della prima professione non sia, di per sé,
né più breve di tre anni né più lungo di sei; ma, se sembra
opportuno, può essere prorogato, in modo tuttavia che
il tempo in cui il frate è legato da voti temporanei non
superi complessivamente i nove anni.
3. La professione perpetua, se il frate è giudicato idoneo
e spontaneamente lo richieda, si emette nel
tempo determinato dal ministro provinciale, udito lo stesso
profitente, salvo sempre il
triennio completo di professione temporanea e mai prima
del ventunesimo anno di età già compiuto. Mediante la
professione perpetua il candidato è definitivamente incorporato
nella Fraternità con tutti i diritti e i doveri, a norma
delle Costituzioni.
4. Compiuto il tempo della professione temporanea, il
frate può andarsene; e, per giusti motivi, il competente
superiore maggiore, udito il suo consiglio, può escluderlo
dall’emettere la professione successiva.
5. Si osservino tutti gli altri prescritti del diritto
universale riguardanti la professione, specialmente circa
la disposizione dei beni prima della professione temporanea
e perpetua.
33
1. Durante il
rito della prima professione si consegna l’abito religioso,
benché prima siano stati indossati i vestiti del noviziato.
Ricordiamo che le vesti che indossiamo devono essere segno
tanto della consacrazione a Dio quanto della nostra minorità
e fraternità.
2. Rivestiti di Cristo, mite ed umile, dobbiamo essere
non dei falsi minori, ma veramente tali nel cuore, nelle
parole e nelle opere.
3. I segni di umiltà che i frati presentano esternamente
giovano poco alla salvezza delle anime, se i frati stessi
non sono animati dallo spirito di umiltà.
4. Perciò, seguendo l’esempio di san Francesco, impegnamoci
con tutte le forze ad essere buoni e non soltanto sembrarlo,
ad essere coerenti nel parlare e nell’agire, fuori e dentro;
e ritenendoci, secondo l’ammonizione della Regola, inferiori
a tutti, siamo i primi ad onorare gli altri.
5. Il nostro abito, secondo la Regola e l’uso dell’Ordine,
consiste nella tonaca di color castano con il cappuccio,
del cingolo e dei sandali o, per giusto motivo, delle
scarpe.
6. I frati portino l’abito dell’Ordine come segno della
propria consacrazione e come testimonianza di povertà.
Per la consuetudine di portare la barba, vale il principio
di pluriformità.
34
1. La fraternità
locale, nei tempi stabiliti dal ministro provinciale con
il consiglio del definitorio,
dopo una previa informazione del maestro, dialoghi e rifletta
in comune sulla idoneità dei candidati e sul proprio modo
di comportarsi con loro.
2. Durante il noviziato e prima della professione perpetua
i frati di voti perpetui, che per quattro mesi hanno dimorato
in tale comunità, esprimano il loro giudizio anche con
voto consultivo, nel modo determinato dal ministro provinciale.
3. Non si tralasci di sentire il parere dei frati di voti
temporanei, pur se essi non possano prendere parte alla
votazione.
4. Di ciascuna di queste riunioni e dell’esito delle votazioni,
se queste ultime hanno avuto luogo, sia mandata relazione
al ministro provinciale.
35
1. Sia redatto
inoltre il documento della professione emessa, sia temporanea
che perpetua ,con l’indicazione dell’età e delle altre
circostanze necessarie, firmato dallo stesso professo,
da chi ne ha ricevuto la professione e da due testimoni.
2. Questo documento poi, insieme agli altri prescritti
dalla Chiesa, sia conservato diligentemente nel
l’archivio provinciale; venga annotato anche dal ministro
provinciale nel registro delle professioni, da conservarsi
in archivio.
3. Trattandosi di professione perpetua, il ministro provinciale
ne informi il parroco del luogo dove il professo è stato
battezzato.
36
1. Il ministro
provinciale e, per mandato speciale, anche gli altri dei
quali si è detto al numero 19, hanno la facoltà di dimettere
il postulante o il novizio ritenuto non idoneo alla nostra
vita.
2. Per un grave motivo che non ammetta dilazione, ha la
stessa facoltà sia il maestro dei novizi sia quello dei
postulanti, con il consenso però del Consiglio della fraternità.
Di ciò deve essere subito informato il ministro provinciale.
3. Il ministro generale con il consenso del definitorio
può concedere ad un frate di voti temporanei, se questi
lo chieda per gravi motivi, l’indulto di uscire dall’Ordine;
ciò comporta, per diritto stesso, la dispensa dai voti
e da tutti gli obblighi derivanti dalla professione.
4. In tutto ciò che riguarda il passaggio ad un altro
istituto di vita consacrata o ad una associazione di vita
apostolica, l’uscita dall’Ordine e la dimissione del frate
dopo la professione sia temporanea che perpetua, si osservino i prescritti del diritto universale
della Chiesa.
ARTICOLO VI
La formazione
speciale
37
1. San Francesco
nel suo Testamento scrive: “Coloro che non sanno lavorare,
imparino ”.
2. Questo richiamo ha per noi un significato sempre nuovo
e oggi più urgente che mai. Difficilmente infatti si può
svolgere un’attività in modo conveniente senza una formazione
specifica ed adeguata.
3. È compito dell’Ordine aiutare ogni frate a sviluppare
la sua propria grazia di lavorare. Così i frati, lavorando,
si sostengono vicendevolmente nella vocazione e viene
incrementata l’armonia della vita
fraterna.
4. I singoli frati siano formati, secondo le loro doti,
per i compiti e gli uffici che dovranno svolgere. Perciò
alcuni imparino i mestieri e le attività pratiche, gli
altri si dedichino agli studi pastorali o scientifici,
specialmente sacri.
38
1. Tutti i frati
però, servendo il Signore da minori, si ricordino che
sopra tutte le cose devono desiderare di avere lo spirito
del Signore e la sua santa operazione.
2. Procurino perciò i frati, mentre apprendono un’abilità
manuale e una solida cultura, di essere competenti nella
particolare grazia del lavoro e insieme santi.
3. Si dedichino alla formazione speciale in spirito di
abnegazione e di disciplina, secondo le capacità del loro
ingegno, affinché, con la promozione della propria persona
e lo sviluppo della propria cultura, contribuiscano al
bene dell’Ordine, della Chiesa e della società.
4. Gli studi, illuminati e vivificati dalla carità di
Cristo, siano del tutto consoni allo stile della nostra
vita.
5. Perciò i frati, nell’attendere agli studi, coltivino
la mente e il cuore così che, secondo l’intenzione
di san Francesco, progrediscano nella vocazione; infatti
la formazione a qualsiasi genere di lavoro è parte integrante
della nostra vita religiosa.
39
1. I frati che
sono chiamati agli ordini sacri devono essere preparati
secondo le norme date dalla Chiesa, tenuto presente il
carattere della nostra fraternità. Per ricevere gli ordini
sacri si richiede il consenso del ministro provinciale
e del suo definitorio.
2. Con la stessa sollecitudine, in ciascuna provincia,
si provveda alla formazione intellettuale, apostolica
e tecnica degli altri frati, secondo gli uffici dei singoli.
3. La formazione nelle discipline filosofiche e teologiche,
impartita specialmente secondo la dottrina francescana,
tenda con metodo uniforme a rivelare progressivamente
alle menti il mistero di Cristo.
4. Nel nostro Ordine apostolico, la sollecitudine pastorale
pervada tutto il corso della formazione, così che tutti
i frati, ciascuno secondo le proprie capacità, possano
annunciare, come discepoli e profeti del nostro Signore
Gesù Cristo, con l’opera e con la parola il Regno di Dio,
tenendo conto delle necessità pastorali delle regioni
e del compito missionario ed ecumenico della Chiesa.
5. I ministri provinciali, con il consenso del definitorio,
stabiliscano nelle province alcuni luoghi per provvedere
in maniera adeguata alla formazione speciale dei frati;
o provvedano diversamente, specialmente con la collaborazione
fra le province o tra le famiglie francescane, per quanto
le condizioni dei luoghi lo permettono.
6. Se poi i frati, nel periodo della formazione iniziale,
secondo le condizioni e le esigenze della regione o della
provincia, frequentano centri di formazione fuori dell’Ordine,
si deve sempre e accuratamente completare la loro formazione
religiosa francescano-cappuccina.
7. I ministri provinciali abbiano cura che i frati idonei
siano preparati in modo particolare presso istituti, facoltà
e università, nelle scienze sacre e nelle altre scienze,
così pure nelle arti e nelle professioni, come sembrerà
opportuno per il servizio della Chiesa e dell’Ordine.
40
1. I formatori
siano consapevoli che i frati formandi
sono i principali artefici della formazione da acquisire,
della quale sono anche i primi responsabili, in fiduciosa
collaborazione con gli educatori. 2. Nel metodo di insegnamento,
nei colloqui con gli alunni e nel condurre attivamente
le esercitazioni, gli educatori procurino che i frati
in formazione acquistino una cultura viva e coerente.
3. Nel preparare ed esporre le lezioni usino diligente
cura, fedeli al magistero della Chiesa, tengano conto
del progresso delle loro discipline e adeguino le lezioni
alle sue esigenze.
4. Si raccomanda, infine, che impegnino le loro energie
nella ricerca, composizione e pubblicazione di opere scientifiche,
specialmente di argomento francescano; a tal fine ad essi
e agli altri frati possono essere di aiuto gli Istituti
Francescani promossi dall’Ordine.
5. Oltre la biblioteca centrale o regionale, che è vivamente
raccomandata, in tutte le nostre case si abbia una biblioteca
comune, la quale sia convenientemente fornita secondo
le necessità di ciascuna fraternità. L’accesso alle nostre
biblioteche, dove è possibile, sia consentito anche agli
estranei, osservate tuttavia le debite cautele.
ARTICOLO VII
La formazione
permanente
41
1. La formazione
permanente è il processo di rinnovamento personale e comunitario
e di conveniente aggiornamento delle strutture, per renderci
idonei a vivere sempre la nostra vocazione secondo il
Vangelo nella concreta realtà di ogni giorno.
2. La formazione permanente, quantunque riguardi in modo
unitario tutta la persona, ha un duplice aspetto: la conversione
spirituale mediante un continuo ritorno alle fonti della
vita cristiana e allo spirito primitivo dell’Ordine e
il loro adattamento ai tempi; e l’aggiornamento culturale
e professionale attraverso un adeguamento, per così dire,
tecnico alle condizioni dei tempi. Tutto questo favorisce
una fedeltà maggiore alla nostra vocazione.
42
1. Il frate che
ha concluso il periodo della formazione iniziale, non
può ritenersi pienamente preparato per tutta la vita.
Per questo tutti i frati sono destinatari della formazione
permanente.
2. La formazione permanente non è altro che una realizzazione
continua della nostra vocazione. Quindi senza dubbio e
al di sopra di tutto è dovere e diritto di tutti i frati
curare la propria formazione permanente.
3. Allo stesso tempo la formazione permanente deve essere
considerata anche come un dovere ordinario e pastorale
dei superiori.
43
1. In ciascuna
provincia si emanino norme particolari riguardanti la
formazione permanente, secondo la diversità dei luoghi
e le condizioni delle persone e dei tempi.
2. Il programma sia organico, dinamico e completo in modo
da comprendere, alla luce del Vangelo e dello spirito
di fraternità, tutta la vita religiosa.
3. Il modo di vivere quotidiano favorisce molto la formazione
permanente. Infatti la prima scuola di
formazione è l’esperienza di ogni giorno della vita religiosa
nel ritmo normale di preghiera, di riflessione, di convivenza
e di lavoro.
4. Inoltre si raccomandano molto i mezzi o aiuti straordinari,
cioè le iniziative nuove o rinnovate di formazione permanente,
con l’aiuto delle fraternità locali e provinciali, esistenti
nell’ambito delle singole province o delle regioni o delle
Conferenze dei superiori maggiori.
5. Per favorire lo spirito di fraternità in tutto l’Ordine,
per perfezionare la formazione e promuovere la cultura
francescana si raccomanda il nostro Collegio internazionale
di Roma.
44
1. Ciascun frate
s’impegni con slancio a camminare degnamente nella vocazione
francescano-cappuccina, alla
quale Dio lo ha chiamato.
2. Perciò sforziamoci tutti di conservare e di perseverare
nel dono della vocazione religiosa per il bene nostro
e degli altri e di renderlo più sicuro con la cooperazione
fedele, con la vigilanza prudente e con la preghiera costante.
3. Guardiamoci anche, fratelli, di non cadere nell’apostasia
del cuore, che si ha quando, per tiepidezza, sotto un’apparenza
religiosa, si porta un cuore mondano e ci si allontana
dallo spirito e dall’amore della propria vocazione, obbedendo
allo spirito di superbia e di sensualità di questo mondo.
Ma, ricordando il detto dell’apostolo: “Non vogliate conformarvi
a questo mondo”, fuggiamo tutto ciò che sa di peccato
e snerva la vita religiosa.
4. Adoperiamoci quindi, perché, dopo aver lasciato il
mondo, niente altro desideriamo, niente altro vogliamo,
niente altro ci diletti, se non seguire lo spirito del
Signore e la sua santa operazione, e piacergli sempre,
così da essere veramente fratelli e poveri, miti e assetati
di santità, misericordiosi e puri di cuore, tali insomma
che, attraverso di noi, il mondo possa conoscere la pace
e la bontà di Dio.
CAPITOLO III
LA VITA DI PREGHIERA DEI FRATI
45
1. La preghiera
a Dio, come respirazione di amore, nasce dalla mozione
dello Spirito Santo, per cui l’uomo interiore si pone
in ascolto della voce di Dio che parla al cuore.
2. Dio infatti, che ci ha amato per primo, ci parla in
molti modi: in tutte le creature, nei segni dei tempi,
nella vita degli uomini, nel nostro cuore e specialmente
mediante il suo Verbo nella storia della salvezza.
3. Nella preghiera, rispondendo a Dio che ci parla, raggiungiamo
la nostra pienezza in quanto usciamo dall’amor proprio
e, in comunione con Dio e con gli uomini, ci trasferiamo
in Cristo Uomo-Dio.
4. Cristo stesso, infatti, è la nostra vita,la nostra
orazione e la nostra azione.
5. Perciò, allora veramente realizziamo un filiale colloquio
con il Padre quando viviamo Cristo e preghiamo nel suo
Spirito, che grida nel nostro cuore: Abbà, Padre!
6. Consacrati più intimamente al servizio divino per mezzo
dei consigli evangelici, sforziamoci in libertà di spirito
di attuare fedelmente e costantemente questa vita di preghiera.
7. Coltiviamo perciò con massimo impegno lo spirito della
santa orazione e devozione, al quale tutte le altre cose
temporali devono servire, così da essere veri seguaci
di san Francesco, che sembrava non tanto uno che prega,
quanto uomo fatto preghiera.
8. Desiderando sopra tutte le cose lo spirito del Signore
e la sua santa operazione, pregando sempre Dio con cuore
puro, offriamo agli uomini la testimonianza di una preghiera
autentica, così che tutti vedano e sentano nel nostro
aspetto e nella vita delle nostre fraternità la bontà
e la benignità di Dio presente nel mondo.
46
1. La nostra preghiera
sia l’espressione caratteristica della nostra vocazione
di frati minori.
2. Preghiamo veramente come frati quando ci riuniamo nel
nome di Cristo, e ci amiamo fra noi; in modo che il Signore
sia realmente in mezzo a noi.
3. E preghiamo veramente come minori quando viviamo con
Cristo povero ed umile, offrendo al Padre il grido dei
poveri nella condivisione effettiva della loro condizione
di vita.
4. Come i profeti, i salmisti e lo stesso Cristo ci hanno
insegnato, la nostra preghiera non sia fuori della realtà;
ma sull’esempio di san Francesco che trovò il Signore
nel lebbroso, s’incarni sempre più nelle condizioni di
vita, negli eventi della storia, nella religiosità del
popolo e nella particolare cultura delle regioni.
5. Così l’orazione e l’azione, ispirate dall’unico e medesimo
Spirito del Signore, anziché opporsi tra
loro, si completano a vicenda.
6. La preghiera francescana è affettiva, cioè preghiera
del cuore, che ci porta ad una intima esperienza di Dio.
Contemplando Dio, sommo bene, da cui ogni altro bene procede,
devono erompere dal nostro cuore l’adorazione, il ringraziamento,
l’ammirazione e la lode.
7. Vedendo Cristo in tutte le creature, andiamo per il
mondo annunciando la pace e la penitenza, invitando tutti
alla lode di Dio, come testimoni del suo amore.
47
1. Consacrati
mediante il battesimo e la professione religiosa al servizio
di Dio, teniamo in massima
considerazione la sacra Liturgia, che è l’esercizio dell’ufficio
sacerdotale di Cristo, il culmine di ogni azione della
Chiesa e la sorgente della vita cristiana. Da questa fonte
nutriamo la vita interiore personale e fraterna ed apriamo
i suoi tesori ai fedeli.
2. Teniamo perciò in massimo conto il mistero dell’Eucaristia
e l ’Ufficio divino, che san Francesco
voleva che informassero tutta la vita della fraternità.
3. A questo fine gioverà molto designare nelle fraternità
dei frati per la preparazione delle azioni liturgiche,
affinché queste si rinnovino sempre più con creatività
e spontaneità, nella fedeltà alle norme liturgiche e secondo
lo spirito di esse.
4. Quanto al rito, i frati si conformino alle prescrizioni
che le competenti autorità ecclesiastiche hanno emanato
per la regione dove essi si trovano.
48
1. Partecipiamo
con piena ed attiva consapevolezza al sacrificio eucaristico,
nel quale celebriamo il mistero pasquale di Gesù
Cristo finché egli venga, non ritenendo nulla di noi stessi,affinché
ci accolga totalmente colui che totalmente a noi si dona.
2. Per rendere più evidente che, spezzando il pane eucaristico,
siamo elevati alla comunione con Cristo e fra noi, nelle
nostre fraternità si celebri ogni giorno una messa della
comunità. Dove ciò non fosse possibile quotidianamente,
si celebri almeno periodicamente e con la partecipazione
di tutti i frati.
3. Per manifestare inoltre l’unità del sacrificio, del
sacerdozio e della fraternità, è lodevole concelebrare,
a meno che non sia necessaria la celebrazione individuale.
4. L’Eucaristia, nella quale sotto le specie consacrate
è presente per noi lo stesso Signore Gesù
Cristo, sia conservata nei nostri oratori e nelle nostre
chiese nel luogo e nel modo più degni possibile.
5. Sull’esempio di san Francesco, veneriamo sopra tutte
le cose Gesù Cristo presente nell’Eucaristia; offriamo con lui a Dio
Padre noi stessi e le nostre azioni, e dinanzi a lui,
centro spirituale della fraternità, fermiamoci frequentemente
in devota preghiera.
49
1. Nella celebrazione
del sacrificio eucaristico e nelle nostre preghiere, consapevoli
dello spirito cattolico di san Francesco, preghiamo Dio
per la santa madre Chiesa, per coloro che ci governano,
per tutti gli uomini, per la salvezza del mondo intero
e in particolare per tutta la famiglia francescana e per
i benefattori; e inoltre, con pio sentimento di carità,
raccomandiamo a Dio tutti i defunti.
2. Quanto ai suffragi, si stabilisce: alla morte del Romano
Pontefice, del ministro generale e di un ex-ministro generale,
da ciascuna fraternità si celebri una messa per i defunti.
Lo stesso si faccia per i definitori e ex-definitori generali
in ogni fraternità del gruppo al quale essi appartenevano.
3. Al Capitolo provinciale spetta stabilire i suffragi
per i ministri ed ex-ministri provinciali, per i frati,
per i genitori e i benefattori.
4. Ogni anno, dopo la solennità di san Francesco, in ogni
nostra fraternità si celebri la commemorazione per tutti
i frati e i benefattori defunti.
50
1. La Chiesa,
non soltanto con la celebrazione dell’Eucaristia, ma anche
in altri modi, specialmente con la celebrazione della
Liturgia delle Ore, si associa a Cristo nel canto di lode
e nella intercessione supplice, e affida a noi tale incarico.
2. Tutta la fraternità si riunisca quindi ogni giorno,
nel nome di Cristo, per la celebrazione comunitaria della
Liturgia delle Ore. Quando questo non può essere fatto
integralmente, si celebrino in comune almeno le Lodi e
i Vespri.
3. Raccomandiamo, inoltre, che i frati facciano lo stesso
ovunque siano o si trovino, e che, secondo le circostanze
dei luoghi, si celebri la Liturgia delle Ore con i fedeli.
4. Il Capitolo locale, con l’approvazione del superiore
maggiore, disponga l’orario della casa e del lavoro in
modo che il corso del giorno sia consacrato dalla lode
di Dio, tenendo anche conto delle particolari circostanze
delle persone, dei tempi e delle culture.
5. Coloro che non possono celebrare comunitariamente
la Liturgia delle Ore, si ricordino che anche
nella recita privata si uniscono spiritualmente a tutta
la Chiesa e specialmente ai fratelli; con questa stessa
profonda intenzione preghino quei frati che dicono l’ufficio
dei Pater noster, secondo la
Regola.
51
1. Nella Liturgia
delle Ore parliamo a Dio con le sue parole tratte dalla
Scrittura e Dio stesso viene incontro a noi con la sua
parola e ci parla.
2. Affinché la parola di Dio penetri più profondamente
nei nostri cuori e informi più efficacemente tutta la
nostra vita, la Liturgia delle Ore sia viva ed attiva,
preferibilmente con intervalli di silenzio, che molto
contribuiscono ad una consapevole e proficua celebrazione.
3. A imitazione di san Francesco, che spesso esprimeva
i suoi affetti con il canto e la musica, le azioni liturgiche,
almeno nei giorni festivi, siano celebrate, per quanto
possibile, con il canto.
4. I frati facciano attenzione non tanto all’espressione
melodica della voce quanto piuttosto alla partecipazione
interiore, affinché la voce concordi con la mente e la
mente con Dio.
52
1. Custodiamo
e promoviamo quello spirito contemplativo che risplende
nella vita di san Francesco e dei nostri antichi frati.
Dedichiamo quindi ad esso un più ampio spazio curando
l’orazione mentale.
2. L’autentica orazione mentale ci conduce allo spirito
di vera adorazione, ci unisce intimamente a Cristo e accresce
di continuo nella vita spirituale l’efficacia della sacra
Liturgia.
3. E perché non si affievolisca mai lo spirito di preghiera,
ma sempre più si accenda in noi, dobbiamo dedicarci ogni
giorno della nostra vita a questo esercizio.
4. I superiori e gli altri, ai quali è affidata la cura
della vita spirituale, si adoperino perché tutti i frati
progrediscano nella conoscenza e nella pratica dell’orazione
mentale.
5. I frati poi attingano alle fonti genuine della spiritualità
cristiana e francescana lo spirito di preghiera e la preghiera
stessa, per potere apprendere la sublime conoscenza di
Gesù Cristo.
6. L’orazione mentale è maestra spirituale dei frati,
i quali, se sono veri e spirituali frati minori, pregano
sempre interiormente. Pregare infatti altro non è che
parlare a Dio con il cuore; e, in realtà, non prega chi
parla a Dio soltanto con la bocca. Ognuno perciò si sforzi
di attendere all’orazione mentale o contemplazione e,
secondo l’insegnamento di Cristo, ottimo maestro, di adorare
l’eterno Padre in spirito e verità, adoperandosi con sollecita
cura di illuminare la mente e infiammare il cuore, più
che di formulare parole.
53
1. Il primato
dello spirito e della vita di preghiera sia messo pienamente
in atto sia dalle fraternità sia dai singoli frati, dovunque
essi si trovino, come è richiesto dalle parole e dall’esempio
di san Francesco e dall’autentica tradizione cappuccina.
2. È della massima importanza formare la coscienza alla
necessità vitale della preghiera personale. Ogni frate,
dovunque si trovi, si procuri ogni giorno il tempo occorrente,
per esempio un’ora intera, per l’orazione mentale.
3. I Capitoli provinciali e locali provvedano che tutti
i frati abbiano il tempo necessario per l’orazione mentale
da farsi sia in comune che in privato.
4. La fraternità locale nei Capitoli si interroghi sulla
preghiera comunitaria e personale dei frati. I frati,
e per il loro ufficio pastorale prima di tutto i superiori,
si sentano responsabili della reciproca animazione della
vita di preghiera.
5. Come discepoli di Cristo, benché poveri e fragili,
rimaniamo costantemente fedeli alla preghiera, in modo
che coloro che cercano sinceramente il Signore, si sentano
invitati a pregare con noi.
6. Con grande impegno coltiviamo e promoviamo nel popolo
di Dio lo spirito di preghiera soprattutto interiore,
perché questo, fin dall’inizio, fu carisma della nostra
Fraternità di Cappuccini e, come testimonia la storia,
germe di genuino rinnovamento.
54
1. Nella preghiera,
come figli di Dio, lasciamoci condurre dallo Spirito Santo,
affinché ci faccia crescere ogni giorno nella comunione
con il Padre e con i fratelli.
2. Nello spirito del santo Vangelo veneriamo e predichiamo
ai fedeli in modo speciale i misteri dell’umanità di Cristo,
particolarmente del Natale e della Passione, nei quali
san Francesco ammirava l’amore e l’umiltà del Signore.
3. Veneriamo con singolare devozione, specialmente con
il culto liturgico e il rosario, Maria
Madre
di Dio e Vergine concepita senza peccato, figlia e serva
del Padre, madre del Figlio e sposa dello Spirito Santo,
fatta Chiesa, secondo l’espressione di san Francesco,
e promoviamo la sua devozione tra il popolo. Lei infatti
è nostra madre e avvocata, patrona del nostro Ordine,
partecipe della povertà e della passione di suo Figlio,
e, come testimonia l’esperienza, via per fare nostro lo
spirito di Cristo povero e crocifisso.
4. Allo stesso tempo veneriamo piamente, secondo l’antica
tradizione, san Giuseppe, suo sposo.
5. Coltiviamo e promoviamo, secondo le consuetudini locali,
la devozione al santo Padre Francesco, modello dei minori,
e ai santi, specialmente nostri, facendo però attenzione
che tale venerazione sia sempre conforme allo spirito
della sacra Liturgia.
55
1. Al fine di
un continuo rinnovamento della nostra vita religiosa,
tutti i frati ogni anno facciano gli esercizi spirituali.
Si abbiano anche altri periodi di ritiro, che alle volte
lodevolmente vengano organizzati in modo diverso, tenuto
conto della diversità degli uffici.
2. A questo fine i superiori predispongano il tempo necessario
e l’opportunità per ognuno, anche per chi vive fuori convento.
56
1. Ogni fraternità
deve essere veramente una fraternità che prega. A questo
scopo giova promuovere, secondo la multiforme grazia di
Dio, nelle province e nelle regioni, fraternità di ritiro
e di contemplazione, nelle quali i frati possano dedicarsi
per un certo tempo, come Dio concederà loro, alle cose
dello spirito e alla vita di preghiera.
2. Questi frati, in comunione con la fraternità provinciale,
tengano presente ciò che san Francesco scrisse per quelli
che vogliono vivere piamente negli eremi.
3. Spetta al Capitolo provinciale o alla Conferenza dei
superiori maggiori decidere circa l’opportunità di tali
fraternità e provvedere alla loro regola di vita.
57
1. Il silenzio,
che è custode fedele della vita interiore ed è richiesto
dalla carità della vita in comune, venga tenuto in grande
stima in tutte le nostre fraternità per custodire la vita
di preghiera, di studio e di riflessione.
2. È compito del Capitolo locale assicurare nelle nostre
fraternità il clima di preghiera e di raccoglimento, tenendo
lontano tutto ciò che lo può ostacolare.
58
1. La lettura
della Sacra Scrittura e di altri libri spirituali è mezzo
efficace per nutrire la vera devozione e favorire l’esperienza
di Dio. I singoli frati siano fedeli nel dedicare un tempo
sufficiente a questa lettura.
2. Per avere sempre davanti agli occhi la via e la vita
che abbiamo promesso, in ogni provincia si diano norme
per la lettura pubblica della Sacra Scrittura, della Regola,
del Testamento e delle Costituzioni, e per la rinnovazione
della professione in comune.
CAPITOLO IV
LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ
ARTICOLO
I
Il nostro impegno di povertà
59
1. Gesù
Cristo, Figlio di Dio, che tutto riceve dal Padre e in
tutto è in perfetta comunione con il Padre nello Spirito,
fu mandato ad evangelizzare i poveri. Lui, che era ricco,
si è fatto povero per noi e simile agli uomini, affinché
per mezzo della sua povertà noi diventassimo ricchi.
2. Dalla nascita nel presepio alla morte sulla croce amò
i poveri e si offrì come esempio ai suoi discepoli di
come il Padre li ama e li cerca.
3. La Chiesa, specialmente nei religiosi, riconosce la
povertà volontaria come segno della sequela di
Cristo e propone san Francesco come immagine profetica
della povertà evangelica.
4. Con la nostra povertà scelta per il Regno di Dio partecipiamo
alla relazione filiale di Cristo con il
Padre e alla sua condizione di fratello e di servo in
mezzo agli uomini.
5. La povertà evangelica richiede che siamo disponibili
nell’amore, conformi a Cristo povero e crocifisso che
è venuto per servire, e ci spinge alla solidarietà con
i piccoli di questo mondo.
6. Non consideriamo nostra proprietà i doni di natura
e di grazia che abbiamo ricevuto, ma sforziamoci di metterli
completamente a profitto del popolo di Dio.
7. Usiamo dei beni temporali con gratitudine, condividiamoli
con i bisognosi e nello stesso tempo offriamo la testimonianza
del retto uso delle cose agli uomini che avidamente le
desiderano.
8. Ai poveri annunceremo effettivamente che Dio stesso
è con loro nella misura in cui saremo partecipi della
loro condizione.
60
1. Poiché la povertà
evangelica è un impegno molto importante della nostra
forma di vita, nei Capitoli sia generali che provinciali
e locali, prendiamo decisioni sul modo di osservarla sempre
più fedelmente con forme compatibili con il variare dei
tempi e perciò sempre da riformare.
2. Nei Capitoli si tratti in modo particolare dell’uso
sociale dei beni affidati alle fraternità, sia del denaro
come delle case e dei terreni, per impiegarli volentieri
a vantaggio degli altri.
3. Infatti perché la nostra povertà individuale e comunitaria
sia autentica, deve essere manifestazione della povertà
interiore, e tale perciò da non avere bisogno di interpretazione.
4. La povertà esige un tenore di vita sobrio e semplice,
nel vestito, nel cibo, nelle abitazioni, e la rinuncia
ad ogni forma di potere sociale, politico o ecclesiastico.
5. Viviamo in consapevole solidarietà con gli innumerevoli
poveri del mondo e con la nostra attività
apostolica induciamo il popolo, specialmente i cristiani,
ad opere di giustizia e di carità a favore del progresso
dei popoli.
6. Sono da lodare quelli che in particolari situazioni
dell’ambiente, vivendo con i poveri e partecipando alle
loro condizioni e aspirazioni, li spingono all’evoluzione
sociale e culturale e alla speranza dei beni eterni.
61
1. Pratichiamo
la vita comune e condividiamo volentieri tra noi le cose
date ai singoli.
2. Tutti i beni, compresi stipendi, pensioni, sovvenzioni,
assicurazioni che in qualunque modo ci pervengono, siano
consegnati ad uso della fraternità, così che i singoli
ricevano da essa il medesimo vitto, vestito e le altre
cose necessarie.
3. I superiori siano per i frati luminoso esempio nella
custodia della povertà e ne promuovano presso di loro
l’osservanza.
ARTICOLO II
La povertà riguardo ai beni e al denaro
62
1. Osserviamo
la povertà che abbiamo promesso, memori delle intenzioni
e delle parole di san Francesco: “I frati non si approprino
di nulla, né casa, né luogo, né alcun’altra
cosa ”.
2. Perciò, come pellegrini e forestieri in questo mondo,
mentre siamo in cammino verso la terra dei viventi, serviamo
il Signore in povertà ed umiltà.
3. Serviamoci dei beni temporali per le necessità della
vita, dell’apostolato, della carità, soprattutto a vantaggio
dei poveri.
4. I superiori, personalmente o per mezzo di altri, possono
porre gli atti civili relativi ai beni temporali, se e
in quanto ciò sia necessario per i frati o per le attività
a noi affidate.
5. I superiori maggiori designino le persone fisiche o
giuridiche, a nome delle quali vengano registrati davanti
alla legge civile i beni a noi affidati.
63
1. Come figli
dell’eterno Padre, allontanata ogni ansiosa preoccupazione,
riponiamo la nostra fiducia nella Provvidenza divina e
affidiamoci alla sua bontà infinita.
2. Non accumuliamo quindi quantità eccessiva di beni materiali,
nemmeno di quelli necessari al vitto.
3. Procuriamo, soprattutto con il nostro lavoro, i mezzi
e i sussidi necessari alla vita e all’apostolato.
4. E se questi ci venissero a mancare, andiamo con fiducia
alla mensa del Signore, secondo le disposizioni della
Chiesa universale e locale; in modo tale, però, che, mentre
chiediamo agli uomini l’elemosina, diamo loro testimonianza
della povertà, della fraternità e della letizia francescana.
64
1. San Francesco,
secondo il suo stesso carisma di povertà e di minorità
nella Chiesa, comandò ai suoi di non accettare il denaro
in nessun modo, perché segno di ricchezza, pericolo di
avarizia e strumento di potere e di dominio nel mondo.
2. Ma poiché, per le mutate condizioni dei tempi, l’uso
del denaro si è reso indispensabile, i frati, volendo
compiere la volontà del Padre, usino il denaro solo come
mezzo ordinario di scambio e di vita sociale necessario
anche ai poveri, e a norma delle Costituzioni.
65
1. I superiori
che, in forza dell’ufficio, hanno il dovere di provvedere
premurosamente alle necessità
dei frati, usino il denaro per le necessità della vita
e per le opere dell’apostolato e della carità.
2. Per le stesse ragioni, anche gli altri frati, con il
permesso del superiore, possono usare il denaro, con l’obbligo
di renderne conto.
3. Per tutti, tuttavia, sia per i superiori che per gli
altri frati, l’uso del denaro deve essere sempre tale
che non vada oltre il modo di usarlo di coloro che sono
veramente poveri.
4. Per rimanere fedeli alla povertà i frati non si rivolgano
senza permesso agli amici, ai genitori e ai congiunti
con la richiesta di denaro o di altre cose.
66
1. I superiori,
secondo le norme emanate dal ministro provinciale con
il consenso del definitorio,
possono ricorrere alle assicurazioni o ad altre forme
di previdenza sociale, dove tali istituzioni sociali sono
richieste o dalla pubblica autorità, sia ecclesiastica
che civile, per tutti o per alcune categorie, oppure se
vi ricorrono comunemente i poveri di quella regione.
2. Evitino però accuratamente quelle assicurazioni che
nel luogo dove essi dimorano sono considerate di lusso
o sanno di speculazione finanziaria.
3. È tuttavia opportuno che essi, come fa la gente di
modeste condizioni, depositino il denaro veramente necessario
presso banche o altri simili istituti, anche con interesse
limitato.
4. Non ricevano però fondazioni, legati perpetui ed eredità
con diritti e oneri perpetui.
67
1. I frati, con
la loro vita di povertà volontaria, mostrino agli uomini
di essere liberi dalla cupidigia, radice di tutti i mali,
e dall’ansiosa preoccupazione del domani.
2. Perciò i superiori nell’uso del denaro evitino ogni
accumulo e speculazione, salvo un piccolo margine di sicurezza.
3. Nell’uso dei beni in genere, anche del denaro, le province,
le fraternità e i frati seguano questo criterio preciso
e pratico: il minimo necessario, e non il massimo consentito.
4. Per non diventare figli degeneri di san Francesco conservando
per noi ingiustamente le cose, i beni che non sono necessari
ad una fraternità vengano consegnati ai superiori maggiori
per le necessità della circoscrizione o ai poveri o per
il progresso dei popoli, secondo le norme fissate dal
Capitolo provinciale. Su questo argomento si faccia spesso
una comune riflessione nel Capitolo locale.
5. I frati nel Capitolo locale, secondo lo spirito delle
Costituzioni, riflettano sul retto uso dei beni riguardo
alle ricreazioni, alla quantità del vestiario, ai doni
di carattere personale, ai viaggi e simili. 6. In caso
di bisogno le singole fraternità della stessa area come
anche le province dell’Ordine siano
pronte a condividere tra loro e con gli altri i beni anche
necessari.
7. Spetta al ministro generale, con il consenso del definitorio,
disporre dei beni superflui delle province.
8. Nei contratti e nelle alienazioni si osservino con
esattezza le altre norme del diritto universale.
ARTICOLO III
La povertà nelle nostre abitazioni
68
1. Dobbiamo vivere
in abitazioni modeste e povere, dimorandovi sempre come
pellegrini e forestieri.
2. Nello scegliere il luogo per una nuova casa, si tengano
presenti la nostra vita di povertà, il bene spirituale
dei frati e le esigenze delle varie attività che vi si
dovranno svolgere. Tali abitazioni siano strutturate in
modo da non apparire inaccessibili ad alcuno, specialmente
alla gente di più umile condizione.
3. Le case siano tuttavia rispondenti alle necessità e
agli impegni della fraternità e di aiuto alla preghiera,
al lavoro e alla vita fraterna.
69
1. Spetta al ministro
provinciale con il consenso del definitorio,osservate
le norme del diritto, costruire, acquistare e vendere
le nostre case.
2. Ultimata la costruzione, il superiore locale non costruisca
e non demolisca nulla e non faccia ampliamenti agli edifici,
senza consultare il Capitolo locale, senza il consenso
dei consiglieri e il permesso del superiore maggiore.
3. Il superiore locale, ottenuto nei casi di maggiore
importanza il consenso dei consiglieri, provveda
con cura alla manutenzione della casa e alla conservazione
delle cose.
70
1. Le chiese siano
semplici, decorose e pulite.
2. Si abbia diligente cura che siano adatte alle celebrazioni
liturgiche e alla partecipazione attiva dei fedeli.
3. Le sacrestie devono essere adeguate e sufficientemente
provviste di suppellettile sacra.
4. Tutto ciò che serve al culto sia decoroso e conforme
alle norme liturgiche, senza offendere la povertà e la
semplicità.
ARTICOLO IV
L’amministrazione dei beni
71
1. Per l’amministrazione del denaro e degli altri beni,
nella curia generale e in quelle provinciali, ci siano
degli economi nominati dal rispettivo superiore maggiore
con il consenso del definitorio.
2. Anche nelle singole case ci siano degli economi locali,
nominati dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio. Questo ufficio,
nelle case più grandi, sia ordinariamente distinto da
quello di superiore.
3. Gli economi siano veramente esperti e compiano il loro
ufficio sotto la direzione e la vigilanza del proprio
superiore, a norma del diritto e secondo le disposizioni
del definitorio.
4. Tutti gli economi, gli amministratori e i superiori
locali, nel tempo e nel modo stabiliti dai superiori maggiori,
rendano esatto conto dell’amministrazione agli stessi
superiori, ai consiglieri locali e al Capitolo locale.
5. In occasione della relazione triennale, i ministri
provinciali, con un documento firmato dal definitorio,
rendano fedele conto al ministro generale della situazione
economica della provincia, affinché si possa opportunamente
provvedere alle necessità e vigilare efficacemente sull’osservanza
della povertà.
6. Anche il viceprovinciale
e il superiore regolare presentino la relazione economica
al loro superiore maggiore, firmata, se si può fare agevolmente,
dai consiglieri.
7. Il ministro generale dia relazione dello stato economico
dell’Ordine al Capitolo generale, nel modo da stabilirsi
dal Capitolo stesso.
8. Lo stesso facciano i superiori maggiori nei loro rispettivi
Capitoli.
9. L’amministrazione dei beni, per quanto è possibile,
sia affidata ai laici, specialmente quando si tratta di
opere sociali e caritative, nelle quali i frati abbiano
soltanto la direzione spirituale.
10. Nell’amministrazione dei beni si osservino scrupolosamente
le norme del diritto universale.
72
1. Nelle province
e viceprovince si raccomanda
di costituire una o più commissioni economiche, il cui
compito sarà di dare consigli nell’amministrazione dei
beni, nella costruzione, manutenzione e alienazione delle
case.
2. Tali commissioni sono istituite dal Capitolo, il quale
ne determina anche la competenza. Ma i loro membri, che
in parte possono essere laici, sono nominati dal superiore
maggiore con il consenso del Consiglio.
73
1. Consultati
i superiori maggiori o, se occorre, le Conferenze dei
superiori maggiori, il ministro generale con il consenso
del definitorio stabilisca,
secondo il diverso valore delle monete, il limite oltre
il quale i superiori maggiori sono tenuti a chiedere il
consenso del Consiglio o il permesso del superiore, da
darsi per iscritto, per contrarre validamente obbligazioni,
per alienare beni e per fare spese straordinarie.
2. Il superiore maggiore, con il consenso del Consiglio,
si comporti allo stesso modo, con le dovute differenze,
riguardo ai superiori locali della propria circoscrizione.
3. Vengono considerate straordinarie quelle spese che
non sono necessarie né al superiore maggiore per esercitare
il suo ufficio o per il servizio ordinario dei frati,
né al superiore locale per quelle cose che non riguardano
la cura ordinaria della fraternità a lui affidata.
74
1. Chiamati alla
vita evangelica della povertà, abituiamoci a soffrire
privazioni sull’esempio di Cristo e memori di san Francesco,
che volle essere così povero da affidarsi, spoglio di
tutte le cose e libero dai legami del cuore, al Padre
che si prende cura di noi.
2. E non vogliamo essere nel numero dei falsi poveri,
che amano essere poveri a condizione però che non manchi
loro nulla.
3. Riflettiamo che la povertà evangelica e la sua perfezione
consistono principalmente nella piena disponibilità verso
Dio e verso gli uomini.
4. Non attacchiamoci perciò con affetto disordinato ai
beni terreni, ma, a gloria di Dio e a profitto dei suoi
figli, usiamo di questo mondo come se non ne usassimo.
CAPITOLO V
IL NOSTRO MODO DI LAVORARE
75
1. Dio Padre,
che sempre opera, ci chiama a cooperare al perfezionamento
di quanto ha creato e insieme allo sviluppo della nostra
personalità mediante la grazia del lavoro, in virtù del
quale viviamo uniti ai fratelli e promoviamo il miglioramento
della società.
2. Gesù Cristo ha conferito
una dignità nuova al lavoro e lo ha elevato a strumento
di salvezza universale sia lavorando con le proprie mani
sia alleviando la miseria umana sia proclamando il messaggio
del Padre.
3. San Francesco ha esortato i suoi frati a lavorare fedelmente
e devotamente e col suo esempio ha testimoniato la dignità
del lavoro ed ha partecipato, anche in questo, alla condizione
di vita degli uomini.
4. Come suoi fedeli seguaci, secondo la primitiva tradizione
dei cappuccini e da veri minori, vicini alla condizione
di molti operai, dedichiamoci ogni giorno con animo lieto
al lavoro a lode di Dio. Fuggiamo l’ozio e offriamo un
servizio, in spirito di solidarietà ai fratelli e agli
altri uomini.
76
1. Il lavoro è
il mezzo fondamentale per il nostro sostentamento e per
l’esercizio della carità verso gli altri uomini, specialmente
quando condividiamo con loro il frutto del nostro lavoro.
2. Il lavoro dei singoli frati sia espressione di tutta
la fraternità. Ciascuno, secondo le capacità dategli da
Dio e l’età e la salute, impieghi con gioia tutte le proprie
forze, tenendo conto delle necessità della fraternità.
3. Si guardino i frati di fare del lavoro il loro primo
obbiettivo o di porvi un attaccamento disordinato, per
non impedire lo spirito di orazione e di devozione, al
quale tutte le altre cose temporali devono servire.
4. Evitino perciò l’eccessiva attività, che tra l’altro
ostacola anche la formazione permanente.
77
1. Sono molte
le attività, che, in maniera diversa, si addicono a ciascuno
di noi, secondo le attitudini di ognuno e i doni particolari
di Dio.
2. Assumiamo quei servizi e ministeri che più convengono
alla vita della nostra fraternità o che sono richiesti
dalle necessità della Chiesa e degli uomini.
3. A noi si addicono in modo tutto particolare le attività
che più chiaramente manifestano la povertà,
l’umiltà e la fraternità; non consideriamo infatti alcun
lavoro meno dignitoso di un altro.
4. Per rendere più fruttuosa per noi e per gli altri la
grazia del lavoro, procuriamo, nella varietà dei servizi,
di conservare l’indole comunitaria, pronti ad aiutarci
reciprocamente, mentre lavoriamo insieme, progredendo
così anche nella conversione del cuore.
5. D’altra parte, non dimentichiamo mai la nostra vocazione
apostolica, affinché in ogni nostra attività diamo agli
uomini testimonianza di Cristo.
78
1. I frati, ciascuno
nel proprio incarico ed ufficio, si impegnino a perfezionare
per tutta la vita la cultura spirituale, dottrinale e
tecnica, e a coltivare le proprie doti, così che il nostro
Ordine possa sempre rispondere alla sua vocazione nella
Chiesa. Pertanto l’impegno intellettuale, come ogni altro
lavoro, è da considerarsi come espressione della personalità
di ciascuno nel suo sviluppo vitale.
2. Secondo la primitiva tradizione dell’Ordine, i frati
siano disposti al lavoro manuale, qualora la carità o
l’obbedienza lo richiedano, nel rispetto dei compiti propri
di ciascuno.
3. I superiori, tenendo presenti i doni e le doti dei
singoli frati, l’utilità della fraternità e della Chiesa,
offrano loro l’opportunità, per quanto è possibile, di
conseguire specializzazioni in settori particolari, fornendo
volentieri tempo e mezzi a questo scopo.
4. Nell’assegnare gli uffici e gli incarichi, per il bene
della Chiesa, dell’Ordine e dei frati stessi, i superiori
tengano presenti le attitudini e le competenze dei singoli
e non li distolgano facilmente dalle attività nelle quali
sono esperti.
79
1. Secondo le
diverse condizioni delle province e in conformità alle
norme date dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio o dalla Conferenza
dei superiori maggiori nonché dal Vescovo diocesano, i
frati possono lavorare anche presso gli estranei all’Ordine,
se lo richiede lo zelo delle anime e il desiderio di venire
incontro alle necessità nostre e degli altri.
2. Resti sempre fermo che i frati che lavorano fuori devono
vivere in comunione sia tra di loro che con gli altri
frati.
3. Offrano poi a tutti la testimonianza evangelica e rendano
visibile la carità di Cristo, soccorrano i bisognosi senza
mai coinvolgersi imprudentemente in attività non conformi
al nostro stato.
80
1. Tutto ciò che
i frati ricevono in compenso del lavoro prestato appartiene
alla fraternità e deve essere pertanto consegnato integralmente
al superiore. Ma il lavoro dei frati non sia valutato
soltanto dalla retribuzione ottenuta.
2. I frati non si dedichino ad attività che suscitano
bramosia di guadagno o vanagloria personale, contrarie
allo spirito di povertà e di umiltà.
3. Anzi, siano sempre disposti a lavorare anche gratuitamente
tutte le volte che la carità lo richieda o lo consigli.
81
1. I frati godano
ogni giorno di una conveniente ricreazione per favorire
la convivenza fraterna e per
ritemprare le forze; e a tutti sia concesso un po’ di
tempo libero da dedicare a se stessi.
2. Secondo le consuetudini e le possibilità locali, si
diano ai frati ricreazioni particolari e un certo tempo
di ferie; tali periodi di riposo e vacanze si svolgano
in modo conveniente alla nostra condizione di frati minori.
82
1. L’apostolo
Paolo ammonisce: “Finché abbiamo tempo, operiamo il bene
verso tutti ”.
2. Sapendo perciò che la nostra salvezza dipende da occasioni
favorevoli che non tornano più, e che gli uomini e le
comunità non progrediscono che con il passare del tempo,
corrispondiamo con spirito vigile a Dio che ci viene incontro
con il tempo.
3. Per non perdere questo tempo favorevole o usarlo in
modo inutile, le nostre attività e i nostri impegni rispondano
alle condizioni del tempo in cui viviamo, con saggia previsione
e programmazione del futuro, servendoci anche degli strumenti
tecnici moderni.
4. Impieghiamo in convenienti occupazioni intellettuali
e fisiche il nostro tempo libero, che si rivelerà in modo
particolare prezioso se con l’uso di mezzi appropriati
riusciremo gradualmente a conoscere meglio il modo di
pensare e di sentire della gente del nostro tempo. Così
con il nostro lavoro collaboreremo più efficacemente all’animazione
cristiana del mondo.
CAPITOLO VI
LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ
83
1. Gesù
Cristo, primogenito tra molti fratelli, fa del genere
umano una vera fraternità.
2. È presente come vincolo di unità in mezzo a coloro
che si riuniscono nel suo nome.
3. La Chiesa, come comunità di tutti i credenti, favorisce
quegli istituti i cui membri formano una convivenza fraterna
in comunione di vita e di carità.
4. Così non solo la dignità umana dei figli di Dio progredisce
nella libertà, ma si accresce anche l’efficacia apostolica.
5. San Francesco, ispirato da Dio, diede origine ad una
forma di vita evangelica, che chiamò fraternità, sull’esempio
della vita di Cristo e dei suoi discepoli.
6. Perciò noi, professando questa forma di vita, costituiamo
veramente un Ordine di fratelli.
7. Pertanto uniti dalla fede in Dio Padre nostro, nutriti
alla mensa della divina parola e dell’Eucaristia, ci amiamo
vicendevolmente, perché il mondo possa riconoscere in
noi i discepoli di Cristo.
ARTICOLO I
L’impegno
alla vita fraterna
84
1. Come fratelli
dati gli uni agli altri dal Signore e dotati di doni diversi,
accogliamoci a vicenda con animo riconoscente. Perciò, dovunque viviamo,
riuniti nel nome di Gesù, siamo
un cuor solo e un’anima sola, nello sforzo costante verso
una maggiore perfezione. Come veri discepoli di Cristo,
amiamoci vicendevolmente con tutto il cuore, portando
i difetti e i pesi gli uni degli altri, esercitandoci
incessantemente nell’amore di Dio e nella carità fraterna,
procurando di essere esempio di virtù fra noi e per tutti,
e facendo violenza alle nostre passioni e cattive inclinazioni.
2. Coltiviamo il dialogo fra di noi, comunicandoci con
confidenza le nostre esperienze e manifestandoci le nostre
necessità. Inoltre ci pervada tutti lo spirito di comprensione
fraterna e di stima sincera. Particolare impegno si abbia
per il Capitolo locale, che è strumento privilegiato per
promuovere e manifestare la crescita e l ’indole della
nostra vita nella comunione fraterna. In esso bene si
esprime l’obbedienza caritativa, che caratterizza la nostra
fraternità. Grazie ad essa i frati sono a servizio l’uno
dell’altro, si stimola la creatività di tutti e i doni
di ciascuno sono a vantaggio di tutti.
3. A motivo della stessa vocazione i frati sono tutti
uguali. Perciò secondo la Regola, il Testamento e la primitiva
consuetudine dei cappuccini, chiamiamoci tutti, senza
distinzione, fratelli.
4. La precedenza, necessaria per il servizio della fraternità,
dipende dai compiti ed uffici che attualmente si esercitano.
5. Pertanto, nell’ambito dell’Ordine, della provincia
e della fraternità locale, tutti gli uffici e i servizi
devono essere accessibili a tutti i frati, tenuto conto
tuttavia degli atti che richiedono l’ordine sacro.
6. Tutti, secondo i doni dati a ciascuno, si aiutino vicendevolmente
anche nei servizi che si devono svolgere quotidianamente
nelle nostre case.
85
1. Si abbia cura
che nelle nostre fraternità la differenza di età aiuti
la concordia degli animi e la mutua integrazione.
2. Ai frati anziani si manifestino segni di una carità
premurosa e riconoscente.
3. I giovani abbiano nella dovuta stima i frati di età
più matura e si giovino volentieri della loro esperienza.
4. Gli anziani, da parte loro, accolgano le nuove e sane
forme di vita e di attività; e gli uni e gli altri si
comunichino le proprie ricchezze.
86
1. Se un frate
si ammala, il superiore provveda subito con fraterna carità
tutte le cose necessarie al corpo e all’anima, secondo
l’esempio e l’ammonizione di san Francesco, e affidi l’infermo
alle cure di un frate idoneo e, se il caso lo richiede,
anche del medico.
2. L’infermeria sia situata in una parte conveniente della
casa, anche fuori clausura.
3. Nelle province, quando si ritiene utile, si abbia una
infermeria provinciale.
4. Ogni frate, considerando che nell’infermo è presente
la persona di Cristo sofferente, rifletta che cosa vorrebbe
che gli si facesse in caso di infermità, e ricordi pure
ciò che san Francesco scrisse nella Regola, che cioè nessuna
madre è così tenera e premurosa verso il proprio figlio,
quanto ciascuno di noi deve esserlo verso il suo fratello
spirituale.
5. Ciascuno s’impegni dunque ad aver cura del fratello
infermo, a visitarlo volentieri e a confortarlo
fraternamente.
6. Il superiore visiti spesso e fraternamente i malati,
e non trascuri di sollevare spiritualmente l’animo dell’infermo,
personalmente o per mezzo di altri e, se lo vedrà colpito
da grave malattia, lo avverta con prudenza della sua condizione
e lo disponga a ricevere i sacramenti.
87
1. I frati infermi
si ricordino della nostra condizione di frati minori.
2. Lascino la cura di se stessi al medico e a coloro che
li assistono, per non violare la santa povertà con danno
della propria anima, ma di tutto ringrazino il Signore.
3. Ricordino che essi, mediante le tribolazioni della
malattia e dell’infermità liberamente accettate, sono
invitati,secondo la loro vocazione, ad una più completa
conformità con Cristo sofferente, e procurino di sperimentare,
con pio sentimento, in se stessi una piccola parte dei
suoi dolori. Imitino Francesco, che lodava il Signore
per coloro che sostengono in pace le infermità e le tribolazioni,
secondo la sua santissima volontà. Ricordino anche che
essi, completando nella loro carne ciò che manca alla
passione di Cristo redentore, possono contribuire alla
salvezza del popolo di Dio, all’evangelizzazione di tutto
il mondo e a rafforzare la vita fraterna.
88
1. I superiori
promuovano costantemente la vita comune.
2. Nel costituire le fraternità, nelle case nostre come
nelle abitazioni in affitto, tengano presenti l’indole
personale dei frati e le necessità della vita e dell’apostolato,
promuovendo così il lavoro in comune.
3. Pur essendo favorevoli a che le nostre case o abitazioni
siano accessibili, tuttavia l’ingresso degli estranei
sia regolato con prudenza e discrezione in modo da conservare
l’atmosfera propizia all’intimità, alla preghiera e allo
studio.
4. Per salvaguardare la vita religiosa, nelle nostre case
si osservi la clausura o un ambito riservato solo ai frati.
5. Dove poi per circostanze particolari non si può osservare
la clausura, il superiore maggiore con il
consenso del Consiglio provvederà con norme adatte alle
situazioni locali.
6. Spetta al superiore maggiore definire accuratamente
o, per legittimi motivi, mutare i limiti della clausura
e sospenderla provvisoriamente.
7. In casi urgenti e ad modum
actus il superiore locale può
dispensare da essa.
8. Per favorire la quiete richiesta per la preghiera e
lo studio, coloro che vengono alle nostre case ordinariamente
siano ricevuti nei parlatori; e questi siano disposti
secondo le regole della semplicità, della prudenza e dell’ospitalità.
89
1. Tuttavia le
nostre fraternità non limitino la loro carità solo tra
le pareti domestiche, ma si aprano piuttosto con sollecitudine
evangelica alle necessità della gente, secondo la finalità
particolare di ciascuna casa.
2. Possono essere ammessi nella fraternità i laici che
desiderano partecipare più strettamente alla nostra vita
sia nella preghiera che nella convivenza fraterna e nell’apostolato.
3. Se si tratta di una partecipazione temporanea si abbia
il consenso del Capitolo locale; se invece si tratta di
una partecipazione protratta nel tempo, è richiesto anche
il consenso del superiore maggiore.
4. Il superiore maggiore, con il consenso del Consiglio,
può ammettere tra noi dei laici in qualità di familiari
oblati perpetui. Prima, però, è necessario stipulare una
convenzione sui reciproci diritti e doveri.
90
1. La fraternità
stessa, attraverso la riflessione comunitaria sotto la
guida del superiore, vigili sull’uso dei mezzi di comunicazione
sociale, così che vengano allo stesso tempo protette la
povertà, la vita di preghiera, la comunione fraterna e
il lavoro, e tali mezzi servano al bene e all’attività
di tutti.
2. Nel loro uso si abbia moderazione e maturità di giudizio
nella scelta. Si eviti accuratamente tutto ciò che è in
contrasto con la fede, con la morale e con la vita religiosa.
3. I frati, specialmente i superiori, provvedano a far
conoscere, con mezzi adatti, ciò che di importante avviene
nelle fraternità, nelle province e in tutto l’Ordine.
91
1. I frati prima
di uscire di casa chiedano il permesso del superiore,
secondo l’uso della provincia.
2. Per quanto riguarda i viaggi, ogni frate, prima di
chiedere il permesso, esamini nella sua coscienza le motivazioni
alla luce dello stato di povertà, della vita spirituale
e fraterna ed anche della testimonianza che si deve dare
alla gente.
3. I superiori usino prudenza nel concedere i permessi
di fare viaggi. Spetta al ministro generale, con il consenso
del definitorio, fissare le
norme riguardanti i permessi di viaggio per tutto l’Ordine;
al ministro provinciale, con il consenso del definitorio,
per quanto riguarda la propria provincia.
4. Per un prolungato soggiorno fuori della casa della
fraternità, si osservino le norme del diritto comune.
5. Nell’uso dei mezzi di trasporto i frati si ricordino
del nostro stato di povertà e di umiltà.
6. Spetta al ministro provinciale, udito il definitorio,
il giudizio sull’opportunità di avere delle auto per l’apostolato,
l’ufficio e il servizio della fraternità, e sul modo di
usarle.
92
1. Siano accolti
con fraterna carità e con animo lieto tutti i frati che
vengono da noi.
2. I frati che sono in viaggio, quando è possibile, si
rechino volentieri nelle case dell’Ordine, almeno per
passarvi la notte.
3. Mostrino spontaneamente al superiore le lettere obbedienziali
e partecipino alla vita della fraternità conformandosi
agli usi del luogo.
4. È conveniente inoltre, per quanto possibile, che preavvisino
per tempo il superiore del loro arrivo.
5. I frati, che sono mandati in altre province per la
formazione o per altre ragioni, siano accolti dai superiori
e dalle fraternità locali come loro membri e si inseriscano
in tutto nella fraternità, tenute presenti le norme del
n.113,5 delle Costituzioni.
6. Se i frati, per motivo di studio, dimorano piuttosto
a lungo in una casa di altra provincia, i rispettivi superiori
maggiori si accordino fraternamente sul contributo per
le spese.
93
1. I frati che
in particolari circostanze, con la benedizione dell’obbedienza,
devono vivere fuori della casa, essendo membri della fraternità
alla quale sono stati assegnati, ne godano i benefici
come gli altri.
2. Si sentano sempre uniti alla fraternità e, a loro volta,
non tralascino di contribuire all’incremento spirituale
e al sostentamento economico dell’Ordine.
3. Come veri fratelli in san Francesco, frequentino le
nostre case e amino intrattenervisi per qualche tempo, specialmente per il ritiro
spirituale.
4. E vi siano ricevuti con carità e si offrano loro gli
aiuti necessari materiali e spirituali.
5. I superiori provinciali e locali ne abbiano sollecita
cura e li visitino il più spesso possibile e li confortino.
6. Si raccomanda pure, specialmente ai superiori maggiori,
di salvaguardare l’equità e la carità evangelica verso
i frati che abbandonano la vita religiosa.
94
1. La varietà
degli istituti religiosi che, per disegno divino, è andata
crescendo per il bene della Chiesa, fiorisce anche nella
stessa ed unica spirituale famiglia francescana, così
che il carisma del Fondatore si diffonde ed esercita la
sua efficacia per mezzo di tanti fratelli e sorelle, anche
dell’Ordine Secolare.
2. Viviamo dunque nella fraterna comunione dello stesso
spirito e promuoviamo volentieri in reciproca collaborazione
gli studi e le iniziative comuni di vita e di attività
francescana.
3. Un particolare legame dobbiamo averlo verso le nostre
sorelle che, nella vita contemplativa, offrono quotidianamente
il sacrificio della lode, cercano nella solitudine e nel
silenzio l’unione con Dio e dilatano la Chiesa con segreta
fecondità apostolica. Quando si tratta di associare qualche
monastero di Clarisse Cappuccine a norma dei cc.614-615,
il ministro generale giudicherà il problema collegialmente
con il suo definitorio, dopo aver inteso il superiore maggiore. Nei confronti
del monastero associato il superiore maggiore gode di
vera potestà determinata dalle Costituzioni delle stesse
monache. Da fraterno affetto siamo legati anche a quegli
istituti religiosi che sono uniti spiritualmente al nostro
Ordine.
4. Adempiamo, come è giusto, i nostri doveri di pietà
e di familiarità verso i nostri genitori, parenti, benefattori,
collaboratori e verso tutti quelli che appartengono alla
nostra famiglia spirituale; raccomandiamoli a Dio nelle
nostre preghiere, anche comunitarie.
95
1. Nell’ambito
della Famiglia francescana, un posto particolare occupa
la Fraternità o Ordine Francescano Secolare, che ne condivide
e ne promuove il genuino spirito e che deve essere considerato
necessario alla pienezza del carisma francescano.
2. In esso i fratelli e le sorelle, mossi dallo Spirito
Santo, sono spinti a raggiungere la perfezione della carità
nel loro stato di vita laicale, professando di vivere
il Vangelo secondo l’ideale di san Francesco.
3. L’Ordine Francescano Secolare, legato per la sua origine,
storia e comunione di vita al nostro Ordine, è stato affidato
dalla Santa Sede alla nostra cura.
4. Ai frati stia quindi a cuore manifestare ai membri
dell’Ordine Secolare un senso veramente fraterno, alimentare
con il loro esempio la fedeltà alla vita evangelica e
promuovere efficacemente lo stesso Ordine sia presso il
clero secolare che presso i laici.
5. I nostri superiori hanno la facoltà di erigere fraternità
dell’Ordine Francescano Secolare in tutte le
nostre case e anche altrove, osservate le norme del diritto.
Vigilino che sia favorita una vera reciprocità vitale
tra le fraternità del nostro Ordine e quelle dell’Ordine
Secolare.
6. I superiori provvedano che, unendo e coordinando le
forze con le altre Famiglie francescane, sia assicurata
alla Fraternità Secolare, a norma della propria legislazione
e del diritto universale, un’assistenza spirituale e pastorale
continua e impegnata, specialmente per mezzo di frati
idonei debitamente preparati a questo ministero.
7. I frati, dal canto loro, offrano volentieri a quest’Ordine
assistenza spirituale. Memori sempre della sua natura
secolare, non si intromettano nel suo governo interno,
eccetto nei casi previsti dal diritto.
8. In segno di corresponsabilità, sia nella nomina degli
assistenti che nell’erezione delle fraternità, si consulti
il direttivo delle rispettive fraternità dell’Ordine Francescano
Secolare.
9. Similmente si promuovano e si aiutino spiritualmente
tutte le associazioni, specialmente quelle giovanili,
che coltivano lo spirito di san Francesco. Le nostre case
diventino centro fraterno di incontro e di animazione
per tutti coloro, chierici e laici, che vogliono seguire
le orme di Cristo sotto la guida di Francesco.
96
1. Cristo, egli
stesso pellegrino sulla terra, nel giudizio finale, dirà
a quelli che saranno alla sua destra: “Ero forestiero
e mi avete ospitato ”.
2. Anche san Francesco volle che si ricevesse con benevolenza
chiunque giungesse alle nostre case; accogliamo perciò
tutti, specialmente gli afflitti e gli sventurati, con
la massima carità, aiutandoli nelle loro necessità.
3. Coloro poi, e particolarmente i sacerdoti e i religiosi,
che, secondo le circostanze, si possono accogliere nella
nostra stessa casa, siano trattati dalla fraternità con
ogni cortesia.
ARTICOLO II
La vita
dei frati nel mondo
97
1. Ricolmo di
gioia di fronte al mondo creato e redento, san Francesco
si sentiva unito da vincolo fraterno non solo con gli
uomini, ma anche con tutte le creature, come egli stesso
le ha cantate con slancio mirabile nel cantico di frate
Sole.
2. Contemplandole sotto questa luce, ammiriamo e proteggiamo
le opere della creazione, delle quali
Cristo è principio e fine; anche perché attraverso l’indagine
scientifica si rivelano ancora più meravigliose e ci conducono
ad adorare il Padre nella sua sapienza e potenza.
3. Abbiamo quindi grande stima di tutto ciò che l’intelligenza
dell’uomo ha saputo trarre dalle cose create, specialmente
nelle opere della cultura e dell’arte, con le quali si
rivelano a noi i doni di Dio.
4. Vediamo nel mistero di Cristo anche il mondo degli
uomini, che Dio ha tanto amato da dare il suo Figlio unigenito.
5. Infatti, pur essendo irretito da tanti peccati, dotato
però di grandi possibilità, il mondo offre le pietre vive
per la costruzione di quella dimora di Dio che è la Chiesa.
98
1. San Francesco
per divina ispirazione comprese di essere stato inviato
a riformare gli uomini in novità di vita.
2. Iniziando perciò una nuova forma di vita evangelica,
egli, pur non essendo più del mondo, rimase tuttavia nel
mondo e volle che anche la sua Fraternità vivesse ed operasse
tra gli uomini, per testimoniare con l’opera e la parola
il lieto messaggio della conversione evangelica.
3. Perciò anche noi, resi partecipi della sua missione,
viviamo in mezzo al mondo come fermento evangelico, in
modo che gli uomini, vedendo la nostra vita fraterna vissuta
nello spirito delle beatitudini, riconoscano che il Regno
di Dio è già cominciato in mezzo a loro.
4. Così saremo presenti nel mondo per servire al Dio vivo
e nella carità, nell’umiltà e nella letizia francescana,
saremo operatori di pace e di bene per il mondo e per
la Chiesa.
99
1. Secondo lo
spirito di san Francesco, annunziamo la pace e la salvezza
non solo con le parole, ma propaghiamole anche con iniziative
ispirate dalla carità fraterna.
2. Mossi da questo spirito, sforziamoci di indurre con
stile evangelico ad una convivenza pacifica e stabile
coloro che sono divisi dall’odio, dall’invidia, dai contrasti
ideologici, dalle differenze di classe, di razza e di
nazionalità.
3. Quindi uniamo le forze latenti nella nostra fraternità
con le iniziative e organizzazioni nazionali e
internazionali, che lavorano rettamente per l’unità del
genere umano, per la giustizia universale e per la pace.
100
1. Confidando
soprattutto nella provvidenza del Padre, camminiamo nel
mondo con speranza e letizia francescana in modo da rafforzare
la fiducia dei nostri contemporanei.
2. Liberi dalle preoccupazioni inutili del tempo presente
e come collaboratori della divina provvidenza, sentiamoci
obbligati a venire incontro con la nostra azione alle
necessità dei poveri e, specialmente in tempo di calamità
pubbliche, mettiamo a disposizione di tutti i bisognosi
i servizi e i beni della fraternità.
3. Infatti, sull’esempio di san Francesco, che ebbe una
grande compassione verso i poveri, e anche degli iniziatori
della fraternità cappuccina, che prestarono assistenza
ai colpiti dalla peste, dobbiamo vivere accanto ai fratelli
bisognosi, specialmente i malati, sempre disposti a prestare
loro un servizio fraterno.
4. Consapevoli poi che la divina provvidenza si manifesta
agli uomini non soltanto attraverso avvenimenti e fatti,
ma anche attraverso correnti di pensiero ed ideologie,
che sono da ritenere come segni dei tempi, dobbiamo guardarle
con animo aperto e fiducioso così da cooperare alla presenza
di Dio che agisce nella storia del mondo e nella evoluzione
della società.
5. Così, facendo la verità nella carità, testimonieremo
la speranza nel Signore Dio e saremo di aiuto
agli uomini di buona volontà, che porteremo a riconoscere
Dio Padre onnipotente e sommo bene.
CAPITOLO VII
LA VITA DI PENITENZA DEI FRATI
101
1. Gesù
Cristo, annunciando il Vangelo del Regno, ha invitato
gli uomini alla penitenza, cioè a quel cambiamento radicale
di se stessi, in forza del quale si comincia a pensare,
giudicare ed orientare la vita a quella santità e amore
di Dio che si sono manifestati nel Figlio.
2. Questa conversione in una nuova creatura, che inizia
con la fede e il battesimo, esige uno sforzo costante
di rinuncia quotidiana a noi stessi. Con la penitenza
viviamo solo per Dio, intessiamo rapporti nuovi con gli
altri, specie con i poveri, e siamo incoraggiati a costruire
una fraternità evangelica.
3. San Francesco, per grazia del Signore, cominciò una
vita di penitenza-conversione quando usò misericordia
con i lebbrosi e compì il suo esodo dal secolo.
4. Con grande fervore di spirito e gioia interiore, ordinò
la sua vita secondo le beatitudini del Vangelo e predicò
incessantemente la penitenza incoraggiando tutti con i
fatti e con le parole a portare la croce di Cristo, e
volle che i suoi frati fossero uomini di penitenza.
5. Lo spirito di penitenza in una vita austera è caratteristica
del nostro Ordine; infatti, sull’esempio di Cristo e di
san Francesco, abbiamo scelto una vita stretta.
6. Mossi dallo stesso spirito e consapevoli del peccato
che è in noi e nella società, impegniamoci costantemente
alla conversione nostra e degli altri, per essere conformi
a Cristo crocifisso e risorto. 7. Con questo impegno,
completando ciò che manca alla passione di Cristo, ci
uniamo all’opera della Chiesa, santa e allo stesso tempo
sempre bisognosa di purificazione, e promoviamo la venuta
del Regno di Dio nella famiglia umana che deve essere
riunita dalla carità perfetta.
102
1. La penitenza,
in quanto esodo e conversione, è una disposizione del
cuore che esige manifestazioni esterne nella vita quotidiana.
2. I penitenti francescani devono distinguersi sempre
per una carità delicata e affettuosa e per la letizia,
come i nostri santi, i quali erano esigenti con se stessi,
ma pieni di bontà e di rispetto verso gli altri.
3. Animati dallo spirito di conversione e di rinnovamento,
dedichiamoci sempre alle opere di penitenza, secondo la
Regola e le Costituzioni e come Dio ci ispirerà, affinché
il mistero pasquale di Cristo operi in noi sempre più.
4. Prima di tutto ricordiamo che la nostra stessa vita
consacrata è un’ottima forma di penitenza.
5. Offriamo quindi per la salvezza nostra e degli altri
la povertà, l’umiltà, i disagi della vita, il lavoro quotidiano
compiuto con fedeltà, la disponibilità al servizio di
Dio e del prossimo e a favore della vita fraterna, il
peso della malattia e degli anni ed anche le persecuzioni
per il Regno di Dio. Così, soffrendo con chi soffre, possiamo
godere sempre della nostra conformità con Cristo.
6. Seguiamo la stessa via della conversione di san Francesco,
andando incontro specialmente a coloro che, nei nostri
tempi, sono emarginati e privi di tutto.
103
1. Cristo Signore,
modello di tutti, ricevuta la missione dal Padre e guidato
dallo Spirito Santo, nel deserto digiunò quaranta giorni
e quaranta notti. Anche il suo discepolo san Francesco,
acceso dal desiderio di imitare il Signore, visse nel
digiuno e nella preghiera.
2. Consideriamo l’avvento e soprattutto la quaresima di
Pasqua, ma anche tutti i venerdì, tempi di maggiore penitenza
sia privata che comunitaria.
3. Si raccomandano inoltre la quaresima detta comunemente
“Benedetta ” e le vigilie delle solennità
di san Francesco e della Concezione Immacolata della beata
Vergine Maria.
4. In questi giorni cerchiamo di essere più disposti a
compiere quelle azioni che favoriscono la conversione:
la preghiera, il raccoglimento, l’ascolto della parola
di Dio, la mortificazione del corpo e il digiuno in fraternità.
Condividiamo fraternamente con gli altri poveri ciò che,
per la nostra maggiore sobrietà, abbiamo risparmiato dalla
mensa del Signore e pratichiamo con fervore più grande
le opere di misericordia secondo il nostro uso tradizionale.
5. Per quanto riguarda le leggi dell’astinenza e del digiuno,
i frati osservino le prescrizioni della Chiesa sia universale
che locale.
6. Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme ulteriori
sia per i giorni di digiuno e di astinenza sia
per le modalità del digiuno, tenendo presenti le varie
situazioni di luogo e di tempo.
104
1. Per vivere
una vita veramente evangelica, ricordandoci della Passione
di Gesù, sull’esempio di san
Francesco e dei nostri frati santi,la nostra vita sia
semplice e parca, come si conviene ai poveri. Pratichiamo
la mortificazione anche volontaria moderandoci volentieri
nel mangiare e nel bere, negli spettacoli e negli altri
divertimenti.
2. Ma i superiori, dovendo procurare il necessario, soprattutto
per gli infermi, abbiano presente il comando della carità
e l’esempio di san Francesco.
105
1. Con intimo
dolore dei peccati nostri e di quelli degli altri e desiderando
camminare in novità di vita, pratichiamo le opere di penitenza,
ovviamente tenendo conto della mentalità dei luoghi e
dei tempi.
2. In particolare si raccomanda la correzione fraterna
che Gesù ha insegnato, il dialogo
fraterno alla luce del Vangelo sul nostro modo di vivere
e le altre forme evangeliche di penitenza, soprattutto
fatte in comune.
3. Riguardo a queste e ad altre forme comunitarie di penitenza,
i Capitoli provinciali stabiliscano le norme opportune,
secondo le circostanze delle regioni.
106
1. Nel sacramento
della penitenza o riconciliazione vengono purificati e
guariti non soltanto i singoli frati, ma anche tutta la
fraternità per rinnovare l’unione con il Salvatore e la
riconciliazione con la Chiesa.
2. Con questo sacramento, inoltre, sperimentiamo i benefici
della morte e della risurrezione di Cristo, e partecipiamo
più intimamente all’Eucaristia e al mistero della Chiesa.
3. Purificati e rinnovati dai sacramenti della Chiesa,
viviamo sempre meglio la nostra vita francescano-cappuccina.
4. Dobbiamo perciò avere grandissima stima della confessione
frequente dei nostri peccati, dell’esame di coscienza
quotidiano e della direzione spirituale. Si raccomanda
anche la celebrazione della penitenza comunitaria.
107
1. La facoltà
di ricevere la confessione sacramentale dei frati viene
concessa, oltre che dall’Ordinario del luogo, dal superiore
maggiore e, per casi singoli e ad modum
actus, dal superiore locale.
2. Qualunque sacerdote dell’Ordine, approvato dal proprio
superiore maggiore, può ricevere la confessione dei frati
in qualunque parte del mondo.
3. I frati possono confessarsi liberamente da qualunque
sacerdote approvato da qualunque Ordinario.
4. I confessori
abbiano presente l’esortazione di san Francesco di non
adirarsi e di non turbarsi per il peccato di alcuno, ma
di trattare il penitente con ogni bontà nel Signore.
108
1. Amandoci vicendevolmente
con la stessa carità con cui Cristo ci ha amati, se un
frate è in difficoltà, non lo sfuggiamo, ma aiutiamolo
con sollecitudine. Se sarà caduto in peccato, non diventiamo
suoi giudici, ma custodi, tutelandone il buon nome e amiamolo
di più, ricordandoci
che noi cadremmo in situazioni peggiori, se il Signore
nella sua bontà non ci proteggesse.
2. I superiori poi si sentano paternamente vicini con
misericordia ai frati che peccano o che sono in pericolo,
per offrire loro gli aiuti opportuni ed efficaci secondo
Dio.
3. Non ricorrano a pene specialmente canoniche se non
costretti da necessità evidente; allora lo facciano con
grande prudenza e carità, pur rispettando le norme del
diritto universale.
4. Ricordino sempre le parole di san Francesco nella lettera
ad un ministro: “Da questo voglio conoscere che ami il
Signore e me, servo suo e tuo, se ti comporterai così:
cioè che non esista al mondo un fratello, il quale abbia
peccato quanto è possibile peccare, eppure, dopo che avrà
visto i tuoi occhi, se chiede perdono, mai se ne torni
senza il tuo perdono. E se non ti chiedesse perdono, domanda
tu a lui se vuole essere perdonato. E se mille volte,
in seguito, peccasse davanti ai tuoi occhi, amalo più
di me, al fine di trarlo al Signore ”.
CAPITOLO VIII
IL GOVERNO DELL’ORDINE
O FRATERNITÀ
109
1. La nostra Fraternità,
guidata dallo Spirito Santo, è come un organismo nel corpo
mistico di Cristo nel quale i frati, riuniti per seguire
Cristo, contribuiscono a edificare la Chiesa nella carità
con i vari
impegni e servizi.
2. Perciò i frati, per essere veramente incorporati nel
mistero di Cristo, devono sentire il dovere di contribuire
al bene della Chiesa e della Fraternità, secondo la grazia
ricevuta e la loro vocazione.
3. I Capitoli e i superiori hanno la funzione di collegamento
tra i frati, per una più stretta unità spirituale e visibile
dell’Ordine nostro; ed esercitano in spirito di servizio
gli uffici e incarichi ricevuti da Dio tramite il ministero
della Chiesa.
ARTICOLO I
La divisione
dell’Ordine
110
1. L’Ordine o
Fraternità nostra, quanto al governo, si divide in province,
viceprovince, custodie, delegazioni
e case o fraternità locali; ognuna di queste strutture,
singolarmente presa, è una vera fraternità.
2. La provincia è costituita da un gruppo di frati e di
fraternità locali,che ha un suo ambito territoriale ed
è governata dal ministro provinciale.
3. La viceprovincia è una parte
dell’Ordine, costituita in un determinato territorio,
affidata ad una provincia oppure direttamente dipendente
dal ministro generale; è governata dal viceprovinciale in qualità di vicario del ministro provinciale
o generale.
4. La custodia o missione è costituita da un gruppo di
frati che dipendono da una provincia e svolgono l’attività
missionaria in un determinato territorio. Sono governati
dal superiore regolare in qualità di vicario del ministro
provinciale.
5. La fraternità locale è costituita da un gruppo di almeno
tre frati professi, che abitano in una casa legittimamente
costituita ed è governata dal superiore locale o guardiano.
6. Il ministro generale col consenso del definitorio
può stabilire che qualche fraternità locale o casa dipenda
direttamente da lui e, se il caso lo richiede, abbia uno
statuto proprio.
7. Ciò che in queste Costituzioni viene detto delle province
vale anche per le viceprovince e custodie, eccetto che non appaia diversamente
dalla natura della cosa o dal testo e contesto.
111
1. Spetta al ministro
generale con il consenso del definitorio,
dopo aver consultato le Conferenze dei superiori maggiori
della regione e i ministri e i definitorii provinciali interessati, decidere la costituzione,
l’unione, la separazione, la variazione e la soppressione
delle province, osservate la disposizioni del diritto.
2. Allo stesso modo, per circostanze particolari, il ministro
generale, con il consenso del definitorio,
può erigere province composte da più regioni. Queste province
abbiano uno statuto speciale approvato dal ministro generale
con il consenso del definitorio.
Se nello statuto qualche volta risulterà difficile applicare
le Costituzioni, il ministro generale con il suo definitorio
può intervenire decidendo quale sia il modo migliore di
agire.
3. Perché i frati possano formare una nuova provincia
è necessario che, tenendo conto delle situazioni locali,
si abbia un sufficiente numero di frati, che la nuova
provincia sia utile alla testimonianza apostolica e alla
vita dell’Ordine e che ci sia una certa unità geografica.
4. Il ministro generale con il consenso del definitorio
nomina i superiori maggiori e i definitori delle nuove
circoscrizioni, dopo aver consultato i frati di voti perpetui,
e determina la composizione del primo Capitolo.
112
1. Spetta al ministro
provinciale, con il consenso del definitorio
e previo il voto favorevole del Capitolo, erigere canonicamente
le case, osservate le disposizioni del diritto. Nei casi
urgenti, mancando il voto del Capitolo, si richiede pure
il consenso del ministro generale e suo definitorio.
2. Spetta invece al ministro generale, con il consenso
del definitorio, sopprimere
le case sia su richiesta della parte interessata sia per
altre cause, rispettando sempre le norme del diritto.
113
1. Ogni frate,
incorporato all’Ordine per la professione, viene aggregato
alla provincia o viceprovincia
o custodia per la quale il superiore maggiore lo ha ammesso
alla professione.
2. Il giorno della professione temporanea determina anche
l’anzianità nella fraternità.
3. Spetta al ministro generale, udito il definitorio,
considerati il bene di tutto l’Ordine e le necessità delle
province o dei singoli frati, ascoltati anche i ministri
provinciali e i loro definitorii, mandare i frati da una provincia ad un’altra,
sia temporaneamente sia, con il consenso del definitorio,
aggregandoli ad essa definitivamente.
4. I superiori provinciali, in spirito di fraterna collaborazione,
siano disponibili a venire incontro alle necessità sopra
indicate, inviando i loro frati temporaneamente in altra
provincia.
5. Ogni frate esercita i diritti di voto in una sola circoscrizione
dell’Ordine, eccetto che, per ragioni di ufficio, non
gli competano anche altrove. Coloro che vengono inviati in un’altra circoscrizione
per motivi di servizio esercitano i diritti di voto in
quella circoscrizione, non nella propria. Invece i frati
che per altri motivi risiedono in un ’altra circoscrizione,
esercitano i propri diritti solo nella propria circoscrizione.
ARTICOLO II
I superiori
e gli uffici in genere
114
1. Sotto la suprema
autorità del Sommo Pontefice, nell’Ordine sono superiori
con potestà ordinaria propria: il ministro generale in
tutto l’Ordine, il ministro provinciale nella sua provincia
e il superiore locale o guardiano nella sua fraternità.
2. Sono superiori con potestà ordinaria vicaria: il vicario
generale, il vicario provinciale, il viceprovinciale,
il superiore regolare e il vicario locale.
3. Tutti questi, eccetto il superiore locale e il suo
vicario, sono superiori maggiori.
4. Ciò che in queste Costituzioni si dice dei ministri
provinciali vale anche per i viceprovinciali
e per i superiori regolari, eccetto che risulti il contrario
dalla natura della cosa o dal testo e contesto.
115
1. Gli uffici
nell’Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina.
2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta
intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto.
3. In vista del bene dell’Ordine, può esser fatta una
consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la
consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da
nominare.
4. Se l’elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere
chiesta nel tempo utile di otto giorni.
5. I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche;
se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei fratelli,
non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore o
di altro ufficio.
6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la
volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina,
tutti i frati di voti perpetui possono accedere a tutti
gli uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall’ordine
sacro. Ma l’ufficio di superiore può essere conferito
validamente solo ai frati che hanno emesso la professione
perpetua da almeno tre anni.
7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione,
nel nostro Ordine è ammessa la postulazione.
L’accettazione della postulazione e la dispensa dall’impedimento competono all’autorità
che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale
o al ministro provinciale; ma l’accettazione della postulazione
del ministro generale compete all’autorità della Santa
Sede.
115
1. Gli uffici
nell’Ordine si conferiscono o per elezione o per nomina.
2. Nel conferire gli uffici i frati procedano con retta
intenzione, semplicemente e secondo le norme del diritto.
3. In vista del bene dell’Ordine, può esser fatta una
consultazione previa sulle persone da eleggere; ma la
consultazione è obbligatoria se si tratta di persone da
nominare.
4. Se l’elezione ha bisogno di conferma, questa deve essere
chiesta nel tempo utile di otto giorni.
5.I frati, come veri minori, non ambiscano le cariche;
se però vi vengono chiamati dalla fiducia dei
fratelli, non rifiutino ostinatamente il servizio di superiore
o di altro ufficio.
6. Siccome noi siamo un Ordine di fratelli, secondo la
volontà di san Francesco e la genuina tradizione cappuccina,tutti
i frati di voti perpetui possono accedere a tutti gli
uffici o incarichi, salvo quelli che derivano dall’ordine
sacro. Ma l’ufficio di superiore può essere conferito
validamente solo ai frati che hanno emesso la professione
perpetua da almeno tre anni.
7. Quando si tratta di conferimento di uffici per elezione,
nel nostro Ordine è ammessa la postulazione.
L’accettazione della postulazione e la dispensa dall’impedimento competono all’autorità
che ha la facoltà di conferma, cioè al ministro generale
o al ministro provinciale; ma l’accettazione della postulazione
del ministro generale compete all’autorità della Santa
Sede.
ARTICOLO III
Il governo
generale dell’Ordine
116
1. Il Capitolo
generale, che è eminente segno dell’unità e della solidarietà
di tutta la Fraternità riunita nei suoi rappresentanti,
gode della suprema autorità nell’Ordine.
2. Il Capitolo ordinario, che viene indetto e convocato
dal ministro generale, si celebri ogni sei anni verso
la solennità di Pentecoste, a meno che allo stesso ministro,
con il consenso del definitorio,
non sembri opportuno un altro periodo dell’anno.
3. Oltre al Capitolo ordinario, per esigenze particolari,
il ministro generale, con il consenso del definitorio,
può convocare un Capitolo straordinario per trattare problemi
di grande importanza per la vita e l’attività dell’Ordine.
4. Nel Capitolo generale sia ordinario che straordinario
hanno voce attiva: il ministro generale, i definitori
generali, l’ex-ministro generale nel sessennio immediatamente
seguente, i ministri provinciali, i viceprovinciali,
il segretario generale, il procuratore generale, i delegati
sia delle province che delle custodie e altri frati di
professione perpetua secondo le norme delle Ordinazioni
dei Capitoli generali.
5. Se il ministro provinciale è impedito per una causa
grave, conosciuta dal ministro generale, o il suo ufficio
è vacante, al Capitolo vada il vicario provinciale.
(*)Il
Capitolo generale 2000 ha deciso di trasferire il n.117
alle Ordinazioni dei Capitoli generali,apportandovi
alcune modifiche (cfr. Ordinazioni,n.8/7).
118
1. Nel Capitolo
generale ordinario, secondo quanto è prescritto dal “Regolamento
per la celebrazione del Capitolo generale ”, si elegga
per primo il ministro generale, che assume l’autorità
su tutto l’Ordine e su tutti i frati.
2. Il ministro generale uscente può essere eletto solo
per il sessennio immediatamente successivo.
3. Successivamente si eleggano, a norma dello stesso “Regolamento
per la celebrazione del Capitolo generale ”, i definitori
generali secondo il numero fissato dalle Ordinazioni dei
Capitoli generali; di questi al massimo la metà possono
essere fra gli eletti nel Capitolo precedente.
4. Nell’elezione dei definitori generali il ministro generale
uscente ha soltanto la voce attiva.
5. Fra questi definitori si elegga il vicario generale,
il quale, in forza dell’elezione, diviene primo definitore.
6. A norma delle Costituzioni e secondo lo statuto della
Curia generale approvato dal Capitolo generale,
il compito dei definitori è di aiutare il ministro
generale nel governo di tutto l’Ordine.
119
1. Nel Capitolo
vengano trattati i problemi che riguardano la conservazione
o il rinnovamento della nostra forma di vita come pure
lo sviluppo dell’attività apostolica.
2. Con mezzi adeguati, tutti i frati siano consultati
sugli argomenti da proporsi al Capitolo e le loro proposte
vengano inviate al ministro generale.
3. Tutti i capitolari siano tempestivamente informati
sull’elenco dei temi preparato dal ministro generale con
il consenso del definitorio.
Ma è lo stesso Capitolo che deve decidere gli argomenti
da trattare.
120
1. Il ministro
generale e i suoi definitori risiedano a Roma.
2. Quando il ministro generale è assente da Roma, ne faccia
le veci il vicario generale.
3. Sono però riservati al ministro generale la conferma
dei ministri provinciali, la nomina dei visitatori generali
e gli altri affari che lui stesso si sarà riservati.
4. Se il ministro generale è impedito di esercitare il
suo ufficio, il vicario generale lo sostituisca in tutto
nel governo dell’Ordine. A tempo opportuno egli farà una
relazione degli atti principali al ministro generale.
5. Se anche il vicario generale fosse impedito, faccia
le veci del ministro generale il definitore che segue
nell’ordine di elezione.
121
1. Restando vacante
l’ufficio di ministro generale, gli succede il vicario
generale. Quanto prima egli informi dell’ufficio vacante
la Sede Apostolica.
2. Se resta vacante l’ufficio di vicario generale oltre
un anno prima del Capitolo, il ministro generale e suo
definitorio eleggano un altro
definitore che prende il posto dell’ultimo definitore;
poi tra i definitori si elegga a scrutinio segreto un
altro vicario generale.
3. Se resta vacante l’ufficio di definitore generale oltre
un anno prima del Capitolo, il ministro generale e il
suo definitorio, consultati
i superiori maggiori del gruppo al quale apparteneva quel
definitore, ne eleggano un altro, che prende il posto
dell’ultimo definitore.
122
1. Il ministro
generale e il suo definitorio nelle varie attività sono aiutati da: il segretario
generale, il procuratore generale, al quale spetta di
trattare gli affari dell’Ordine presso la Santa Sede,
il postulatore generale che ha l’incarico di trattare
presso la Santa Sede le cause di canonizzazione dei servi
di Dio, l’assistente generale dell’Ordine Francescano
Secolare, il segretario generale per l’animazione missionaria
e gli altri incaricati in numero sufficiente per le varie
attività.
2. Tutti questi frati vengono scelti dalle varie regioni
e sono nominati dal ministro generale con il consenso
del suo definitorio.
3. Gli incarichi e gli uffici della curia generale vengano
assegnati e siano svolti seguendo le norme dello statuto
particolare approvato dal Capitolo generale.
123
1. Il Consiglio
plenario dell’Ordine ha lo scopo di esprimere il rapporto
vitale fra l’intera fraternità e il suo governo centrale,
di promuovere la coscienza di tutti i frati alla corresponsabilità
e alla collaborazione, di favorire l’unità e la comunione
dell’Ordine nella pluriformità.
2. Sono membri del Consiglio plenario: il ministro generale,
i definitori generali e i delegati delle Conferenze dei
superiori maggiori, con una certa proporzionalità stabilita
dal ministro generale con il consenso del definitorio.
3. I delegati non devono necessariamente essere scelti
fra i membri delle Conferenze dei superiori maggiori.
4. Le modalità della scelta vengono stabilite da ciascuna
Conferenza.
5. È competenza del Consiglio plenario: favorire la comunicazione
tra il definitorio generale e le Conferenze e fra le Conferenze stesse;
costituire un centro di riflessione ed esaminare i problemi
di maggiore importanza per proporne la soluzione all’Ordine;
offrire un aiuto con una collaborazione costruttiva al
ministro generale e ai definitori per attuare un rinnovamento
adeguato dell’Ordine; aver cura dell’incremento dell’Ordine
e della formazione dei frati.
6. Il Consiglio plenario ha voto consultivo. Ma affinché
il valore delle riflessioni come norma direttiva per tutto
l’Ordine non vada perduto, è conveniente che il ministro
generale, a suo giudizio e con il consenso del definitorio, confermi con la propria autorità gli atti del
Consiglio plenario e li proponga all’Ordine.
7. Il ministro generale con il consenso del definitorio
convochi il Consiglio plenario ordinariamente una o due
volte nel sessennio.
8. Il Consiglio plenario dell’Ordine ha uno statuto proprio,
preparato dal Consiglio stesso e approvato dal ministro
generale e suo definitorio.
ARTICOLO IV
Il governo
delle province
124
1. La prima autorità
della provincia compete al Capitolo provinciale, i cui
membri riuniti in fraterna comunione rappresentano tutta
la provincia.
2. Il Capitolo provinciale ordinario sia indetto e convocato
ogni tre anni dal ministro provinciale, ottenuta l’autorizzazione
del ministro generale con il consenso del definitorio.
Il ministro generale ha la facoltà di permettere che il
Capitolo, per un giusto motivo, sia celebrato sei mesi
prima o dopo del triennio.
3. Si può celebrare il Capitolo straordinario, che viene
convocato dal ministro provinciale con il consenso del
definitorio, per trattare i
problemi principali della vita e dell’attività della provincia,
della sua viceprovincia e della
custodia.
125
1. Nel Capitolo
ordinario e straordinario hanno voce attiva: il ministro
generale, se presiede, il ministro provinciale e i definitori
provinciali, i frati ai quali il Capitolo ne ha concesso
il diritto, i viceprovinciali
e i superiori regolari, i delegati della provincia, i
delegati delle viceprovince
e delle custodie, tenuto presente quanto è stabilito dal
numero 113,5.
2. Se qualche provincia vuol celebrare il Capitolo a suffragio
diretto, cioè con la partecipazione di tutti i frati professi
perpetui, lo stabilisca la maggioranza di due terzi dei
votanti in una consultazione generale, alla quale devono
partecipare almeno il settantacinque per cento (75%) di
tutti i frati di professione perpetua; la decisione poi
venga inserita nel regolamento per la celebrazione del
Capitolo. Sono obbligati a partecipare al Capitolo tutti
i frati che hanno fatto la professione perpetua; se qualcuno
di loro non può intervenire, lo comunichi al ministro
provinciale e suo definitorio,
i quali hanno il diritto di conoscere e giudicare il caso.
Solo i frati realmente presenti in Capitolo hanno diritto
di voto. Inoltre partecipano al Capitolo provinciale i
viceprovinciali, i superiori
regolari e i delegati delle viceprovince
e delle custodie, secondo il regolamento per la celebrazione
del Capitolo della provincia.
3. Se il superiore della viceprovincia
o custodia non può partecipare al Capitolo per ragioni
gravi riconosciute dal ministro provinciale e suo definitorio,
oppure se il suo ufficio fosse vacante, prenda parte al
Capitolo il primo o il secondo consigliere, secondo le
possibilità.
126
1. Indetto il
Capitolo provinciale, tutti i frati che allora sono professi
perpetui, eccetto quelli che appartengono alle viceprovince
e alle custodie, eleggano i delegati e i sostituti, a
meno che al Capitolo non debbano partecipare tutti i frati.
2. I frati delle viceprovince
e delle custodie eleggano i propri delegati e i loro sostituti.
3. Il numero dei delegati della provincia, delle viceprovince
e delle custodie e il modo di eleggerli siano stabiliti
dal Capitolo provinciale.
127
1. Nel Capitolo
provinciale si trattino i problemi attinenti alla vita
e all’attività della provincia, sui quali tutti i frati
precedentemente devono essere consultati.
2. Tutti i capitolari siano informati a tempo debito sull’elenco
degli argomenti, preparato dal ministro provinciale e
suo definitorio. Ma è lo stesso
Capitolo che deve decidere i problemi da trattare.
3. Nel Capitolo ordinario il ministro provinciale viene
eletto secondo il regolamento per la celebrazione del
Capitolo, approvato dal Capitolo provinciale.
4. Il ministro provinciale uscente, se è stato eletto
nel Capitolo precedente, può essere rieletto immediatamente
soltanto per un altro triennio.
5. Seguendo il regolamento predetto, poi si eleggano quattro
definitori provinciali, eccetto che il ministro generale
con il consenso del definitorio non creda opportuno che se ne abbia un numero
maggiore; di questi la metà può essere degli eletti nel
Capitolo precedente.
6. Poi tra i definitori si elegga il vicario provinciale,
il quale, in forza dell’elezione, diviene primo definitore.
7. Nell’elezione dei definitori il ministro provinciale
uscente ha soltanto la voce attiva.
8. Il ministro provinciale eletto esercita l’ufficio come
delegato del ministro generale fin quando la sua elezione
non sarà confermata.
9. Avvenuta l’elezione o la nomina del ministro provinciale
e dei definitori, i frati continuano ad esercitare i propri
uffici fino a quando non sarà provveduto diversamente.
Questa norma, con le debite differenze, vale anche per
le viceprovince e le custodie.
128
1. Per gravi motivi
il ministro generale, con il consenso del definitorio,
può nominare il ministro provinciale e i definitori, dopo
aver ottenuto per iscritto il voto consultivo di tutti
i frati di voti perpetui della provincia. Questo però
non può esser fatto per due trienni consecutivi.
2. Fatta questa nomina, si celebri il Capitolo al momento
opportuno per trattare i problemi.
129
1. È compito del
vicario provinciale aiutare il ministro provinciale nelle
attività che gli vengono affidate e, se assente o impedito
il ministro provinciale, affari della provincia, eccetto
quelli che il ministro provinciale si è riservato.
2. Vacante l’ufficio di ministro provinciale, il vicario
provinciale è tenuto a ricorrere immediatamente al ministro
generale e a governare la provincia fin quando non riceverà
disposizioni.
3. Se l’ufficio di ministro provinciale si rende vacante
oltre diciotto mesi prima del Capitolo provinciale, il
ministro generale con il consenso del definitorio, avuto prima il voto consultivo di tutti i frati
di voti perpetui della provincia, nomini il nuovo ministro,
che porti a termine il triennio iniziato; finito questo,
si celebri il Capitolo.
4. Se il vicario provinciale è impedito, ne assume l’ufficio
il definitore che lo segue nell’ordine.
5. Se si rende vacante l’ufficio di definitore provinciale
oltre un anno prima del Capitolo provinciale, il ministro
generale con il consenso del definitorio, dopo aver consultato il ministro provinciale
e il suo definitorio, nomini
un altro definitore, che prenda il posto dell’ultimo definitore.
Se poi si rende vacante l’ufficio di vicario provinciale,
il ministro provinciale con il definitorio
eleggano a scrutinio segreto un altro vicario provinciale
dall’interno del definitorio. Di questo si informi il ministro generale.
130
1. Il ministro
provinciale con il consenso del definitorio
nomini, tra i frati di voti perpetui, il segretario provinciale,
altri incaricati di uffici necessari nella curia provinciale
e, se ce ne sarà bisogno, anche altri responsabili per
settori particolari.
2. Il segretario provinciale dipende soltanto dal ministro
provinciale; al Capitolo provinciale spetta decidere se
gli altri incaricati debbano dipendere solo dal ministro
provinciale.
3. Si raccomanda che nelle singole province il ministro
provinciale con il consenso del definitorio
nomini delle commissioni speciali per trattare particolari
problemi.
131
1. Le Conferenze,
che sono formate dai ministri provinciali, viceprovinciali
e superiori regolari di una regione o di un territorio,
sono costituite dal ministro generale con il consenso
del definitorio. Esse hanno
lo scopo di promuovere la collaborazione sia delle province,
viceprovince e custodie fra
loro sia con le Conferenze episcopali o con le Unioni
dei superiori o delle superiore maggiori, per trattare
questioni attuali e per garantire, per quanto è possibile,
l’uniformità di governo.
2. Le Conferenze abbiano un loro statuto approvato dal
ministro generale con il consenso del definitorio
e si riuniscano almeno una volta all’anno.
3. Ad esse spetta adempiere i compiti loro affidati dalle
Costituzioni, dal loro statuto particolare o dal ministro
generale; provvedere al bene dell’Ordine nel proprio territorio
e stabilire norme speciali per le loro zone. Tali norme,
per essere valide, devono essere approvate dai rispettivi
Consigli e dal ministro generale con il suo definitorio.
4. Affinché nei singoli continenti sia favorita la solidarietà
tra i frati del nostro Ordine che vi si trovano, i superiori
maggiori procurino che i frati attuino, con unità di forze,
adeguate forme di testimonianza francescana, valide anche
fuori della loro nazione o area politica, per il rinnovamento
della vita cristiana e la promozione della pace, della
giustizia e della concordia.
ARTICOLO V
Il governo
delle viceprovince
132
1. Uno degli scopi
principali delle viceprovince è la “implantatio Ordinis ” nella Chiesa particolare per dare testimonianza
evangelica del carisma francescano.
2. Perciò le viceprovince si
devono prendere assidua cura delle vocazioni fra gli abitanti
del luogo. Per raggiungere questo scopo, sviluppino uno
stile di vita e un’attività pastorale rettamente adattate
alle varie esigenze della regione.
3. La provincia, secondo le sue possibilità, invii nella
viceprovincia ad essa affidata tanti religiosi quanti sono
richiesti dalle necessità della stessa viceprovincia.
4. Nello scegliere i religiosi da inviare o da richiamare,
i superiori, consultato il viceprovinciale
e il suo Consiglio, tengano in considerazione le particolari
attitudini dei frati in relazione alle condizioni dei
luoghi, alla formazione dei giovani e all’apostolato da
esercitare nella viceprovincia.
5. Il viceprovinciale, d’accordo
con il Consiglio e tenuto conto delle necessità e con
il consenso del ministro provinciale o generale può stipulare
opportune convenzioni con altre province o Conferenze
dei superiori maggiori. Queste convenzioni dovranno essere
confermate dal ministro provinciale o generale.
133
1. A ciascuna
viceprovincia è preposto un
viceprovinciale con due consiglieri.
2. Spetta al ministro generale con il consenso del definitorio
e dopo aver consultato il ministro provinciale, aumentare
il numero dei consiglieri.
3. Il viceprovinciale e i consiglieri
vengono eletti per la durata di tre anni; trascorsi questi,
possono essere eletti ancora; ma il viceprovinciale
può essere rieletto immediatamente soltanto per un altro
triennio.
4. Il Capitolo viceprovinciale
stabilisca se il viceprovinciale uscente ha voce passiva nell’elezione dei
consiglieri.
5. Il viceprovinciale e i consiglieri
siano eletti da tutti i frati di voti perpetui, secondo
le modalità stabilite dal Capitolo viceprovinciale e dopo aver ottenuto il consenso del ministro
provinciale o generale. In casi particolari, per giusta
ragione, il ministro generale, con il consenso del definitorio,
può autorizzare l’elezione dei superiori e dei consiglieri
attraverso il Capitolo con delegati.
6. Se invece l’elezione viene fatta dal Capitolo a suffragio
diretto, il viceprovinciale, con il consenso del ministro provinciale
o generale, convoca egli stesso il Capitolo, nel quale
hanno voce attiva i frati presenti ed anche il ministro
provinciale o generale, se presiedono. Riguardo ai frati
che non possono partecipare al Capitolo, vale quanto è
stato detto per il Capitolo provinciale.
7. Se la votazione è avvenuta fuori del Capitolo, si esegua
lo scrutinio nella stessa viceprovincia
dal viceprovinciale, dai suoi
consiglieri e da due frati eletti dal Capitolo locale
dove si fa lo scrutinio, alla presenza del ministro provinciale
o generale oppure del rispettivo delegato. Poi si renda
noto il risultato delle elezioni.
8. Il viceprovinciale eletto,
fino a quando la sua elezione non sarà confermata, esercita
l’ufficio come delegato del ministro provinciale o generale.
9. Dal momento della conferma della sua elezione, il viceprovinciale
acquisisce la potestà giuridica ordinaria vicaria per
esercitare il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della
conferma, il ministro provinciale o generale conferisca
al viceprovinciale le facoltà
elencate dai numeri 19 e 36 delle Costituzioni.
10. Successivamente il ministro provinciale informi il
ministro generale dell’elezione avvenuta.
11. Con il permesso del ministro provinciale o generale
il viceprovinciale può convocare
il Capitolo
per trattare i vari problemi. È opportuno che questo Capitolo
sia presieduto dal ministro provinciale o generale, i
quali vi hanno voce.
12. Se il viceprovinciale è
assente o impedito, ne fa le veci il primo consigliere
o, se anche questi è impedito,
il consigliere che segue nell’ordine dell’elezione.
13. Se per qualunque motivo è vacante l’ufficio di viceprovinciale
o di consigliere, il fatto venga notificato al ministro
provinciale o generale, i quali procedano per analogia
con il numero 129.
14. Lo statuto, preparato dal Capitolo viceprovinciale
e approvato dal ministro provinciale o generale, prenda
in considerazione altri aspetti del governo della viceprovincia.
Il medesimo statuto, fra l’altro, determini i vocali del
Capitolo per trattare i vari argomenti e i problemi che
possono essere trattati soltanto col permesso del ministro
provinciale o generale.
134
1. Il viceprovinciale
convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte all’anno.
Egli ha bisogno del loro consiglio o del loro consenso
tutte le volte che, a norma delle Costituzioni, il ministro
provinciale ha bisogno del consiglio o del consenso del
suo definitorio.
2. Tuttavia proponga al ministro provinciale o generale
le iniziative nuove che comportano oneri di notevole entità
per la provincia o per la viceprovincia.
ARTICOLO VI
Il governo
delle custodie
135
1. A ciascuna
custodia è preposto un superiore regolare con due consiglieri.
2. Il numero dei consiglieri può essere elevato a quattro
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio
e dopo aver consultato gli interessati, se lo richieda
la necessità o il bene della custodia. Di questo venga
poi informato il ministro generale.
136
1. Il superiore
regolare e i consiglieri siano eletti per un triennio
dai frati di professione perpetua appartenenti alla custodia,
tenendo presente quanto è stabilito nel numero 113,5.
In casi particolari e per giusto motivo, il ministro generale
con il consenso del definitorio,
può permettere che i superiori e i consiglieri siano eletti
dal Capitolo con delegati.
2. Il superiore regolare può essere rieletto immediatamente
soltanto per un secondo triennio.
3. Il Capitolo della custodia stabilisca se il superiore
regolare uscente ha voce passiva nell’elezione dei consiglieri.
4. Per l’elezione, sia che si faccia per mezzo del Capitolo
sia che si faccia in altro modo, è necessario il consenso
del ministro provinciale, il quale, se presiede il Capitolo,
ha voce attiva.
5. Si considerano appartenenti alla custodia tutti i frati
che hanno ricevuto l’obbedienza dal ministro generale
per l’attività missionaria, anche se a tempo determinato,
e inoltre tutti i frati aggregati alla custodia con la
professione, anche quando essi, per motivi di formazione
o per altra causa, vivono altrove.
137
1. L’elezione
del superiore regolare e dei consiglieri avviene nel Capitolo
a suffragio diretto, nel quale hanno voce attiva soltanto
i frati presenti; oppure nel modo stabilito dal superiore
regolare con il consenso dei consiglieri, dopo aver considerate
attenta mente le condizioni della custodia e intesi i
desideri dei frati, nel rispetto del numero 136,1. Quanto
a coloro che sono impediti di partecipare al Capitolo,
vale ciò che si è detto per il Capitolo provinciale.
2. Spetta
al ministro provinciale confermare l’elezione; nel caso
che non sia presente, si promulgano le elezioni e il superiore
regolare eletto esercita il suo ufficio come delegato
del ministro provinciale fino a quando la sua elezione
non verrà confermata. Il ministro provinciale comunichi
al ministro generale l’elezione avvenuta.
3. Dal momento della conferma, il superiore regolare acquisisce
la potestà giuridica ordinaria vicaria per esercitare
il suo ufficio. È opportuno che, all’atto della conferma,
il ministro provinciale gli conferisca le facoltà elencate
dai nn.19 e 36 delle Costituzioni.
4. Per gravi motivi il ministro generale con il consenso
del suo definitorio, può nominare il superiore regolare e i suoi consiglieri,
dopo aver ascoltato il ministro provinciale e il suo definitorio e ottenuto per scritto il voto consultivo dei
frati della custodia.
138
1. Se il superiore
regolare è assente o è impedito, ne fa le veci il primo
consigliere oppure, se anche questi è impedito, il consigliere
che segue nell’ordine dell’elezione.
2. Se è vacante per qualunque motivo l’ufficio di superiore
regolare o di consigliere della custodia, lo si faccia
presente al ministro provinciale, il quale proceda per
analogia con il numero 129, con le opportune differenze.
139
1. Il superiore
regolare convochi i suoi consiglieri almeno quattro volte
all’anno.
2. Richieda il loro consenso o il consiglio in tutti i
casi per i quali il ministro provinciale necessita del
consenso o del consiglio del definitorio.
3. È opportuno che la custodia abbia uno statuto approvato
dal ministro provinciale con il consenso del definitorio. In esso siano determinati gli
aspetti più importanti del governo.
ARTICOLO VII
Il governo
della fraternità locale
140
1. Nel Capitolo
provinciale o in seguito, a tempo opportuno, il ministro
provinciale con il consenso del definitorio e,
per quanto è possibile, ascoltati i frati, costituisca
le fraternità locali e nomini i superiori locali, secondo
il numero 115,3. Nel fare ciò tenga presente sia la nostra
forma di vita che deve essere salvaguardata sia la comunione
fraterna che deve essere incrementata sia le attività
particolari che si devono svolgere nelle singole case.
2. Allo stesso modo, considerate le circostanze particolari,
vengano costituite le fraternità e i rispettivi superiori
nelle viceprovince e nelle custodie.
3. I superiori locali vengono nominati dal ministro provinciale,
con il consenso del definitorio,
per un triennio. Ma potranno essere nominati per un secondo
o, in caso di evidente necessità, per un terzo triennio,
e per giusti motivi anche nella stessa casa.
4. Coloro che sono stati superiori locali per sei
anni o, in caso di necessità, per nove anni continui,
saranno liberi da questo ufficio almeno per un anno.
141
1. In ogni fraternità
è nominato dal ministro provinciale, con il consenso del
definitorio, il vicario, che
ha il compito di assistere come consigliere il superiore
nel governo della comunità e, se questi è assente o impedito
oppure è vacante l’ufficio di superiore, di governare
la fraternità.
2. In
ogni casa con almeno sei frati, oltre il vicario, che
di diritto è il primo consigliere, tutti frati di voti
perpetui eleggano uno o due consiglieri; essi hanno il
compito di aiutare con il consiglio il superiore locale
nelle cose spirituali e materiali.
3. Nei casi di maggiore importanza, secondo le Costituzioni
e gli statuti regionali o provinciali, i consiglieri hanno
voce deliberativa.
4. Quando sono assenti o impediti il guardiano e il vicario,
presiede la fraternità quel frate che è stato designato
dalle norme stabilite dal Capitolo provinciale.
5. Se l’ufficio di superiore locale resta vacante per
oltre sei mesi prima del Capitolo provinciale, il ministro
provinciale, con il consenso del definitorio, nomini un altro superiore; se invece resta vacante
per meno di sei mesi prima del Capitolo provinciale, la
fraternità venga governata dal vicario.
142
1. Il Capitolo
locale è composto da tutti i frati professi.
2. È compito del Capitolo locale, sotto la guida del guardiano,
confermare lo spirito fraterno, promuovere la coscienza
di tutti i frati per il bene comune, aprire un dialogo
sui vari aspetti della vita fraterna, soprattutto quando
si tratta di favorire la preghiera, di osservare la povertà
e di promuovere fraternamente la formazione, per ricercare
insieme la volontà di Dio.
3. Il Capitolo locale si celebri spesso durante l’anno;
i superiori maggiori lo promuovano efficacemente e qualche
volta lo animino di persona.
4. I superiori, con i mezzi opportuni, non solo informino,
ma consultino anche i frati sugli argomenti da trattare
in Capitolo.
5. Le
votazioni del Capitolo locale sono consultive, a meno
che non sia stabilito diversamente dal diritto universale
o da quello proprio.
6. Spetta solo ai frati professi perpetui partecipare
alle elezioni e alle votazioni per l’ammissione dei
frati alla professione, a norma delle Costituzioni.
143
1. Nella Curia
generale e provinciale, nella sede del viceprovinciale
e del superiore regolare e in tutte le nostre case ci
sia l’archivio, nel quale si conservino ordinatamente
e sotto segreto tutti i documenti necessari. Tutti i fatti
degni di memoria siano annotati accuratamente da chi ne
ha ricevuto l’incarico.
2. Ci sia anche l’inventario dei documenti conservati
in archivio.
CAPITOLO IX
LA VITA APOSTOLICA DEI FRATI
144
1. Il Figlio di
Dio è stato mandato dal Padre nel mondo affinché, assunta
la condizione umana, portasse il lieto annunzio ai poveri,
guarisse i pentiti di cuore, annunziasse la liberazione
ai prigionieri e restituisse la vista ai ciechi.
2. Cristo ha stabilito che questa missione continuasse
nella Chiesa con la potenza dello Spirito Santo.
3. Lo stesso Spirito ha suscitato san Francesco e la sua
Fraternità apostolica affinché, di fronte alle più urgenti
necessità del suo tempo, con tutte le forze venisse in
aiuto dell’azione missionaria della Chiesa, soprattutto
per quelli che avevano maggiore bisogno del messaggio
evangelico.
4. Perciò la nostra Fraternità, obbedendo allo Spirito
del Signore e alla sua santa operazione, adempie nella
Chiesa il dovere di servizio verso tutti gli uomini, annunziando
loro il Vangelo con l’opera e con la parola.
145
1. Nell’attività
apostolica conserviamo le note caratteristiche del nostro
carisma, adattandole al variare dei tempi e delle situazioni.
2. Il primo apostolato del frate minore è: vivere nel
mondo la vita evangelica in verità, semplicità e letizia.
3. Abbiamo per tutti gli uomini stima e disponibilità
al dialogo.
4. Anche se, sull’esempio di Cristo e di san Francesco,
preferiamo evangelizzare i poveri, non dobbiamo esitare
di annunziare il messaggio di conversione alla giustizia
e all’impegno di conservare la pace anche agli uomini
che detengono il potere o che reggono le sorti dei popoli.
5. Impegniamoci volentieri in qualunque opera di ministero
e attività apostolica, purché corrispondano alla nostra
forma di vita e rispondano alle necessità della Chiesa.
Consapevoli di essere minori, assumiamo con generosità
quei ministeri che sono ritenuti più difficili.
6. La fraternità, sia provinciale che locale, promuova
e coordini le varie iniziative apostoliche come espressione
di tutta la fraternità.
7. I frati, come discepoli di Cristo e figli di san Francesco,
si ricordino che nella vita apostolica si richiede un
animo preparato ad accogliere la croce e la persecuzione,
fino al martirio, per la fede e la salvezza del prossimo.
146
1. I frati esercitino
qualunque genere di apostolato, anche di iniziativa privata,
con animo pronto sotto l’obbedienza dell’autorità competente.
2. Salvo il diritto del Sommo Pontefice di disporre del
servizio dell’Ordine per il bene della Chiesa universale,
l’esercizio di qualunque attività apostolica è sottoposto
all’autorità del Vescovo diocesano, dal quale i frati
ricevono le facoltà necessarie, dopo che sono stati approvati
dai loro ministri. I ministri poi nei limiti del possibile
e nel rispetto del nostro carisma, collaborino volentieri,
quando dai Vescovi vengono invitati al servizio del popolo
di Dio e alla salvezza degli uomini.
3. È compito del Capitolo provinciale adattare l’attività
apostolica alle esigenze dei tempi, rispettando la nostra
identità francescano-cappuccina.
Spetta poi al ministro provinciale col consenso del definitorio
coordinare le energie apostoliche nella provincia.
4. Il superiore della fraternità, dopo aver consultato
il Capitolo locale nei casi di maggiore importanza, distribuisca
gli impegni, tenendo conto delle necessità della Chiesa
e delle condizioni dei singoli frati, in piena concordanza
con l’organizzazione pastorale stabilita dalla gerarchia
ecclesiastica.
5. I frati collaborino volentieri con le opere e le iniziative
degli altri istituti religiosi della Chiesa.
147
1. I frati si
abituino a leggere i segni dei tempi, nei quali con gli
occhi della fede si vede il disegno di Dio, affinché le
iniziative apostoliche corrispondano alle esigenze dell’evangelizzazione
e alle necessità degli uomini.
2. Promuovano le opere tradizionali di apostolato, come
le missioni popolari, gli esercizi spirituali, la confessione
sacramentale dei fedeli, la cura spirituale delle religiose,
specie francescane, l’assistenza agli infermi e ai carcerati,
le opere di educazione e di promozione sociale.
3. Intraprendendo anche forme nuove di apostolato, si
dedichino con sollecitudine particolare a quelle persone
che, per la loro condizione di vita, mancano di cura pastorale
ordinaria, come i giovani in crisi nella vita cristiana,
gli emigranti, gli operai e le persone assillate da preoccupazioni
economiche o perseguitate per inimicizia o per odio di
razza.
4. Diano pure un particolare contributo al dialogo ecumenico
nella carità, nella verità e nella preghiera con i fratelli
cristiani non cattolici, per partecipare alla sollecitudine
della Chiesa per ricostruire l’unità.
5. Similmente
si sforzino di stabilire un dialogo di salvezza anche
con le persone di altra religione e con i non credenti
fra i quali vivono o ai quali sono inviati.
6. Tutti i servizi prestati agli uomini devono essere
basati su una vita plasmata dal Vangelo. È compresa più
facilmente ed accolta più volentieri la testimonianza
dei frati che vivono vicini al popolo con semplicità di
cuore, manifestando nella vita e nel modo di parlare la
loro condizione di minori.
148
1. San Francesco,
araldo di Cristo, sostenuto dall'autorità della Chiesa,
percorreva le città e spargeva dovunque il seme del Vangelo,
annunziando al popolo di Dio il mistero di Cristo con
discorsi brevi e semplici.
2. Seguendo il suo esempio e la tradizione del nostro
Ordine, i frati annunzino la parola del Signore con chiarezza
e con fedeltà alle Sacre Scritture.
3. Si sforzino i frati con sommo impegno di imprimere
nel loro cuore la Parola di Dio, che è Cristo, e con tutte
le forze di dare a lui il possesso totale di se stessi,
affinché sia il Signore stesso che li spinge a parlare
per sovrabbondanza di amore. Così predicheranno Cristo
con la vita, con le opere e con la parola.
4. Per raggiungere questo scopo, s’impegnino a progredire
continuamente nella sapienza di Cristo, che si acquista
soprattutto vivendola e questo specialmente con la lettura
assidua, la meditazione e lo studio approfondito delle
Sacre Scritture.
149
1. Nella celebrazione
dei sacramenti Cristo è presente nei fedeli con la sua
grazia, li santifica ed edifica il suo Corpo. Per questo
i frati siano disponibili ad aiutare i fedeli con l’amministrazione
dei sacramenti sia quando lo fanno per ufficio che quando
sono invitati dal clero; in modo che per tale celebrazione
la fede venga nutrita, irrobustita ed espressa.
2. I frati sacerdoti, nello spirito di Cristo pastore,annunzino
il perdono dei peccati nel sacramento della riconciliazione
e volentieri si prestino ad ascoltare le confessioni dei
fedeli; tanto più che questo è un ministero che si addice
soprattutto ai minori e spesso è rivolto ad uomini spiritualmente
poverissimi.
3. In loro risplenda lo zelo della santità di Dio e la
sua misericordia, il rispetto della dignità della persona
umana, la carità, la pazienza e la prudenza.
4. I confessori si preoccupino di progredire continuamente
nella scienza pastorale e nel retto esercizio del loro
ministero.
150
1. Sull’esempio
di san Francesco e la tradizione costante dell’Ordine,
i frati volentieri assumano l’assistenza spirituale ed
anche fisica dei malati e dei sofferenti.
2. In questo apostolato a imitazione di Cristo che percorreva
città e villaggi curando ogni malattia e ogni infermità,
segno della venuta del Regno di Dio, compiano la missione
della Chiesa che per mezzo dei suoi figli si prodiga per
gli uomini di ogni condizione, soprattutto se poveri e
sofferenti, e volentieri per essi si sacrifica.
3. I superiori favoriscano questo ministero, perché è
un’eccellente e valida opera di carità e di apostolato.
151
1. Secondo l’indole
e la tradizione del nostro Ordine, i frati siano disponibili
a dare aiuto pastorale al clero della Chiesa particolare
nelle parrocchie.
2. I superiori maggiori, sensibili alle necessità urgenti
dei fedeli e con il consenso del Consiglio, accettino
con prudenza anche la cura parrocchiale in spirito di
servizio alla Chiesa particolare.
3. Affinché assumendo questo ministero si conservi la
conformità alla nostra vocazione, ordinariamente preferiamo
le parrocchie dove più facilmente possiamo dare testimonianza
di minorità e possiamo vivere e lavorare in fraternità.
Così infatti il popolo di Dio può realmente partecipare
al nostro carisma.
4. I santuari affidati al nostro Ordine siano centri di
evangelizzazione e di sana devozione.
152
1. I frati, riconoscendo
il ruolo dei laici nella vita e nell’azione della Chiesa,
li aiutino a prepararsi e ad esercitare i vari ministeri
che sono loro propri, specialmente nell’opera di evangelizzazione;
così anche sostengano le associazioni dei fedeli che si
propongono di vivere e annunziare la parola di Dio e di
migliorare il mondo dall’interno.
2. Tra queste associazioni ci stia a cuore l’Ordine Francescano
Secolare. Collaboriamo con i francescani secolari affinché
le loro fraternità crescano come comunità di fede dotate
di particolare efficacia di evangelizzazione. Collaboriamo
anche alla formazione dei singoli membri affinché diffondano
il Regno di Dio non soltanto con l’esempio della vita,
ma anche con varie forme di apostolato.
153
1. San Francesco
esortava i frati ad annunziare il Regno di Dio anche con
canti e laudi in lingua volgare. Lui stesso desiderava
cooperare alla salvezza degli uomini con la diffusione
degli scritti.
2. Anche noi teniamo in grande considerazione i mezzi
odierni di comunicazione sociale, che raggiungono e stimolano
le moltitudini e tutta la società umana. Essi sono dei
mezzi adatti per evangelizzare gli uomini del nostro tempo.
3. Per dare maggior vigore alle varie forme di apostolato
attraverso questi mezzi di comunicazione sociale nella
nostra fraternità, i superiori facciano in modo che i
frati idonei a questo apostolato possano acquistare una
preparazione adeguata.
4. Tutti i frati vengano istruiti adeguatamente sull’uso
responsabile di questi mezzi di comunicazione sociale,
affinché attraverso di essi possano conoscere rettamente
e concretamente le condizioni della società e le necessità
della Chiesa.
5. Esercitino volentieri anche l’apostolato della stampa
in collaborazione fra loro, specialmente se si
tratta di divulgare opere francescane; si raccomanda molto
che nelle province e nelle nazioni, anzi in tutto l’Ordine,
siano costituiti uffici a questo scopo.
6. In ciò che riguarda i mezzi di comunicazione sociale
si osservino le norme del diritto universale; se si tratta
di scritti su problemi religiosi o di morale, si tenga
presente che si richiede anche l’autorizzazione del superiore
maggiore.
7. I frati abbiano i mezzi necessari per esercitare il
loro ufficio, a condizione che non ne soffra la vita fraterna
e tenendo presente la nostra vocazione francescano-cappuccina.
154
1. I frati, che
per qualunque ragione si dedicano all’apostolato, riconducano
a unità la loro vita e azione nell’esercizio della carità
verso Dio e verso gli uomini, che è l’anima di ogni apostolato.
2. Si ricordino anche che non possono compiere la loro
missione se non si rinnovano continuamente nella fedeltà
alla propria vocazione.
3. Esercitino quindi l’attività apostolica in povertà
e umiltà, non appropriandosi del ministero, affinché sia
evidente a tutti che essi cercano solo Gesù Cristo; conservino quella unità fraterna che Cristo volle
così perfetta che il mondo conosca che il Figlio è stato
inviato dal Padre.
4. Coltivino la vita di preghiera e di studio in convivenza
fraterna per essere uniti intimamente con il Salvatore
e, mossi dalla forza dello Spirito Santo, si offrano a
testimoniare il lieto annuncio nel mondo con animo pronto
e generoso.
CAPITOLO X
LA NOSTRA VITA IN OBBEDIENZA
155
1. In forza del
nostro impegno di vivere in obbedienza, senza distinzione
di ufficio, aspiriamo all’ultimo posto nella comunità
dei discepoli del Signore; serviamoci l’un l’altro per
carità di spirito e siamo sottomessi ad ogni creatura
per amore di Dio.
2. Questa è la vera obbedienza manifestata dalla vita
di Gesù Cristo, che ha preso
la natura di servo. 3. Docili allo Spirito Santo, in fraterna
comunione di vita, cerchiamo e compiamo la volontà di
Dio in ogni avvenimento e in ogni azione.
4. Ne conseguirà che i ministri o superiori, che si dedicano
al servizio dei frati a loro affidati, e gli altri frati
che nella fede si sottomettono a loro, faranno sempre
ciò che piace a Dio.
ARTICOLO I
Il servizio
pastorale dei ministri
156
1. Cristo non
è venuto per essere servito ma per servire; e, per dimostrarlo,
lavò i piedi agli apostoli e raccomandò loro di fare altrettanto.
2. Perciò i ministri, che sono servi degli altri, esercitino
l’autorità non come padroni, ma servano gli altri frati,
amministrando loro con l’esempio e con la parola lo spirito
e la vita.
157
1. I ministri,
che dovranno render conto a Dio dei frati loro affidati,
presiedano le loro fraternità con carità e spontaneamente
diventino per esse modelli.
2. Perciò compiano con diligenza l’ufficio loro affidato
ed abbiano sollecitudine per i frati e cura di tutte le
cose, specialmente di quelle spirituali.
3. Nella preghiera intensa e con discernimento prudente,
insieme ai frati cerchino la volontà di Dio. 4. Nello
spirito del Vangelo favoriscano volentieri il dialogo
sia comunitario che individuale con i frati ed accettino
i loro consigli; tutti però siano consapevoli che, in
forza dell’ufficio, la decisione ultima spetta ai superiori.
5. I ministri esortino con impegno i frati ad osservare
fedelmente la nostra vita ed a favorire dovunque il bene
della Chiesa.
6. Per il bene di tutta la fraternità promuovano la collaborazione
di tutte le energie, soprattutto di quelli che nella casa
svolgono incarichi speciali.
158
1. Tutti i ministri
hanno il dovere di proporre ai frati la parola di Dio
e di procurar loro con sollecitudine una conveniente istruzione
e formazione religiosa.
2. Questo nelle singole province può essere fatto in vari
modi, secondo i luoghi e i tempi, su disposizione del
ministro provinciale con il consenso del definitorio. Per esempio, con il colloquio spirituale sia
individuale che nel Capitolo locale, con l’omelia ai fratelli
nella celebrazione dell’Eucaristia o della parola di Dio,
con lettere circolari dei superiori maggiori, con dei
convegni su argomenti religiosi e francescani.
159
1. I ministri,
desiderando che i singoli frati corrispondano al progetto
del Padre, che per amore li ha chiamati, li stimolino
a cercare e compiere attivamente e responsabilmente la
volontà di Dio.
2. Guidino i frati loro affidati come figli di Dio, nel
rispetto della persona umana, in modo che obbediscano
spontaneamente.
3. Non impongano precetti in forza del voto di obbedienza
se non costretti dalla carità e dalla necessità, con grande
prudenza, per iscritto o alla presenza di due testimoni.
160
1. Esercitino
con fermezza e insieme con mansuetudine e carità il compito,
che ad essi compete in forza della Regola, di ammonire,
confortare e, quando sia necessario, correggere i frati.
2. Cerchino di correggere i difetti dei singoli frati
in privato con il dialogo fraterno, tenendo conto della
persona e delle circostanze.
3. I frati poi accolgano volentieri la correzione fatta
dai superiori a vantaggio delle loro anime.
4. I superiori parlino dei difetti e delle omissioni della
fraternità con i frati stessi, soprattutto nel Capitolo
locale, ed insieme cerchino ed applichino rimedi efficaci.
161
1. La visita pastorale
dei superiori maggiori, prescritta dalla Regola e dal
diritto comune, giova molto all’animazione della nostra
vita, al rinnovamento e all’unione dei frati.
2. Il ministro generale durante il periodo del suo ufficio
visiti tutti i frati, personalmente o per mezzo di altri,
prima di tutto per mezzo dei definitori generali.
3. Gli altri superiori maggiori facciano la visita a tutte
le fraternità del loro territorio almeno due volte nel
triennio.
4. Le
viceprovince e le custodie, oltre alla visita del viceprovinciale o del superiore regolare, ogni tre anni vengano
visitate dal ministro provinciale.
5. Inoltre il ministro generale, quando se ne offre l’occasione,
visiti i frati delle diverse nazioni e qualche volta intervenga
alle Conferenze dei superiori maggiori.
6. Anche gli altri superiori maggiori, attenti alle persone
e alle opere, colgano volentieri l’occasione di incontrare
i frati.
162
1. I visitatori
abbiano un dialogo sincero con i frati sia singolarmente
che riuniti comunitariamente
su tutte le cose spirituali e temporali che servono a
tutelare e a far crescere la vita dei frati; né trascurino
la visita delle case.
2. Agiscano nella comprensione totale, adattandosi ai
tempi e alle condizioni delle diverse regioni, in modo
che i frati manifestino con libertà e sincerità il loro
parere ed insieme cerchino ciò che porta al rinnovamento
costante della nostra vita e allo sviluppo dell’attività.
163
1. Al termine
della visita, il visitatore delegato ne invii la relazione
completa al rispettivo superiore.
2. I superiori, sia maggiori che locali, nei limiti di
tempo determinati dal visitatore, informino il proprio
superiore immediato di quanto hanno messo in atto dopo
la visita e come è stato eseguito quanto dalle Costituzioni
è demandato ai Capitoli delle province o ai superiori.
3. I superiori maggiori una volta durante il triennio
inviino al rispettivo superiore una relazione sullo stato
della propria circoscrizione.
ARTICOLO II
L’obbedienza
caritativa dei frati
164
1. I frati, seguendo
le orme del Signore Gesù, che
per tutta la vita si è sottomesso alla volontà del Padre,
con il voto di obbedienza offrono a Dio la loro volontà
come sacrificio di se stessi, si conformano costantemente
alla volontà salvifica di Dio, sommamente amato, e si
vincolano al servizio della Chiesa.
2. Inoltre, vivendo nell’obbedienza, insieme alla fraternità
scoprono la volontà di Dio con sicurezza
maggiore e irrobustiscono la stessa unione fraterna.
3. In quello spirito di generosità con il quale hanno
promesso i consigli evangelici, obbediscano ai superiori
in modo attivo e responsabile, con fede ed amore verso
la volontà di Dio.
4. Siano pienamente coscienti che l’offerta della propria
volontà a Dio fatta spontaneamente contribuisce moltissimo
alla perfezione personale e diventa per gli altri testimonianza
del Regno di Dio.
165
1. I frati, pur
essendo pronti ad obbedire ai superiori in spirito di
fede, manifestino loro il proprio parere e le iniziative
in vista del bene comune. Spetta ai superiori, dopo aver
valutato tutto volentieri con i frati, decidere e comandare
le cose da farsi.
2. È obbedienza vera anche tutto ciò che di bene il frate
fa con retta intenzione e di propria iniziativa, quando
sa che ciò non è contro la volontà dei superiori e che
non incide negativamente sull’unione fraterna.
3. E se qualche volta un frate, dopo un dialogo fraterno,
vede cose migliori e più utili di quelle che il ministro
gli comanda, sacrifichi a Dio volontariamente le sue e
di fatto si impegni ad adempiere con l’opera quelle del
ministro. Questa è infatti obbedienza vera e caritativa,
che soddisfa Dio e il prossimo.
166
1. Coloro che
per motivi personali o per situazioni esterne non possono
osservare la Regola spiritualmente, possono, anzi devono,
ricorrere al ministro per chiedere con fiducia consigli,
incoraggiamento e soluzioni.
2. Il ministro li riceva e li aiuti con fraterna carità
e sollecitudine.
167
1. Tutti noi,
i ministri e gli altri frati, camminando nella verità
e nella sincerità del cuore, conserviamo tra noi una grande
familiarità e, per lo spirito di carità, serviamoci volontariamente
e obbediamoci reciprocamente.
2. Coltiviamo una stima reciproca tale da non dire mai,
in assenza del fratello, ciò che non oseremmo dire con
carità alla sua presenza.
3. Così facendo, saremo nel mondo, che deve essere consacrato
a Dio, segno di quella carità perfetta che è in vigore
nel Regno dei cieli.
4. Riponiamo tutta la nostra speranza in Dio sommamente
amato se dovremo soffrire privazioni, persecuzioni e tribolazioni
a causa della testimonianza della vita evangelica.
5. Spinti e sostenuti dallo Spirito del Signore e dalla
sua santa operazione, come poveri e uomini di pace, impegniamoci
con animo forte a grandi iniziative, sicuri di essere
premiati da Dio se persevereremo fino alla fine.
CAPITOLO XI
LA NOSTRA VITA
NELLA CASTITÀ CONSACRATA
168
1. Tra i consigli
evangelici è da apprezzare come insigne dono di Dio la
castità, che, sotto l’azione dello Spirito Santo, volontariamente
si sceglie per Cristo e per il suo Regno.
2. La motivazione della nostra vita vissuta in castità
è l’amore preferenziale di Dio e di tutti gli uomini.
Essa ci dona in modo singolare una più ampia libertà di
cuore, per cui aderiamo a Dio con amore indiviso e possiamo
farci tutto a tutti.
3. Con questo dono, sempre da custodire e coltivare fedelmente,
la nostra fraternità diventa un segno luminoso del mistero
con il quale la Chiesa è unita all’unico Sposo. Il carisma
del celibato, che non tutti possono capire, è una scelta per il Regno
di Dio, preannuncia profeticamente questo Regno in mezzo
a noi ed offre una testimonianza della vita futura, nella
quale i risuscitati sono fratelli fra loro davanti a Dio,
che sarà per loro tutto in tutti.
169
1. Una delle caratteristiche
più significative di san Francesco è la ricchezza degli
affetti e la capacità
di esprimerli.
2. Francesco, conquistato dall’amore di Dio e degli uomini,
anzi di tutte le cose create, è fratello ed amico universale.
3. Sommamente cortese e nobile, pieno di stupore di fronte
ad ogni cosa buona e bella, vuole che i suoi frati siano
cantori lieti della penitenza-conversione, immersi nella
pace e nella fratellanza universale, anzi addirittura
cosmica.
170
1. Mentre siamo
in cammino verso il Regno di Dio, la castità porta sempre
con sé qualche privazione che è necessario riconoscere
ed accettare. Il ricorso diligente ai mezzi soprannaturali
e naturali rende possibile l’equilibrio e permette di
evitare i pericoli che più minacciano il frate celibe,
quali la noia della vita, la solitudine del cuore, l’amore
delle comodità, le compensazioni indebite o la deviazione
morbosa dell’affettività.
2. La castità consacrata a Dio, dono dato agli uomini,
si alimenta, si sostiene e cresce con la partecipazione
alla vita sacramentale, soprattutto con il convito eucaristico
e con il sacramento della riconciliazione, con la preghiera
perseverante e con l’unione intima con Cristo e con la
sua Vergine Madre.
3. Così, dunque, senza presumere delle proprie forze,
ma confidando nell’aiuto di Dio, preoccupiamoci di rispondere
generosamente a questo dono.
171
1. La maturazione
affettiva e sessuale percorre un itinerario graduale di
conversione dall’amore egoistico e possessivo all’amore
oblativo, capace di donarsi
agli altri.
2. Tutti i frati, specialmente i superiori, ricordino
che l’amore scambievole nella vita di famiglia e nel servizio
fraterno è un aiuto particolarmente valido della castità.
3. La vera fraternità, serena e aperta agli altri, facilita
lo sviluppo naturale dell’affettività di ognuno. L’impegno
fraterno esige la rinuncia continua dell’amor proprio,
e richiede quella dedizione agli altri che favorisce le
amicizie profonde e autentiche, che giovano molto ad una
piena vita affettiva. 4. Oltre alla disciplina dei sensi
e del cuore, vivendo in umiltà e penitenza,dedichiamoci
con animo lieto ad un lavoro assiduo e serviamoci degli
altri mezzi che favoriscono la salute dello spirito e
del corpo.
172
1. I frati amino
tutti gli uomini in Cristo e, con modi fraterni ed amichevoli,
cerchino di condurli a partecipare al Regno di Dio.
2. Sull’esempio dell’affetto nobile di frate Francesco
per sorella Chiara, il nostro comportamento con le donne
sia caratterizzato da cortesia, rispetto e senso di giustizia.
3. L’amicizia è un dono grande e favorisce la crescita
umana e spirituale. In forza della nostra consacrazione
e per il rispetto dovuto alla vocazione di coloro con
i quali siamo in relazione, evitiamo di legare gli altri
a noi; anzi, diventiamo un dono per loro. Si crea così
un’amicizia liberante e non distruttiva della fraternità.
4. Le relazioni dei frati con la propria famiglia favoriscono
la crescita affettiva; non si dimentichi, tuttavia, che
la fraternità è la nostra nuova famiglia.
173
1. Meditiamo spesso
le parole di san Francesco con le quali egli esorta i
suoi frati affinché, allontanata ogni preoccupazione,
con cuore puro, con corpo casto e con santa operazione,
amino ed adorino il Signore Dio in tutte le creature.
2. Niente dunque ci impedisca, niente si frapponga a che
lo Spirito del Signore agisca e si manifesti in noi e
nella nostra fraternità.
CAPITOLO XII
LA DIFFUSIONE DELLA FEDE
E LA VITA DI FEDE
ARTICOLO I
L’impegno
missionario dell’Ordine
174
1. Cristo Gesù,
Vangelo di Dio, primo e massimo annunciatore del Vangelo,
ha trasmesso a tutti i suoi discepoli e, in loro, alla
comunità di fede che è la Chiesa, la grazia e il comando
di evangelizzare.
2. Tutti i battezzati, e in modo particolare i religiosi
per la loro speciale donazione, sono uniti alla Chiesa
pellegrinante che, per la missione di Cristo e dello Spirito
Santo, è sacramento universale di salvezza e perciò missionaria
per sua stessa natura.
3. San Francesco nel suo tempo, per divina ispirazione,
rinnovò lo spirito missionario con l’esempio
della vita e con il vigore della sua Regola e diede impulso
a quelle iniziative della Chiesa che vanno
sotto il nome di attività missionaria; con esse viene
annunziato il Vangelo, e il Regno di Dio che viene trasforma
l’uomo stesso e crea un mondo nuovo, giusto e pieno di
pace. Così la Chiesa ogni giorno si edifica e sempre più
diviene perfetta.
4. Il nostro Ordine accetta come impegno proprio il compito
di evangelizzare, che appartiene a tutta
la Chiesa; e considera ed assume l’attività missionaria
tra i suoi principali impegni apostolici.
5. Si considerano missionari quei frati che, in qualunque
continente o regione, portano il lieto annunzio della
salvezza a tutti quelli che non credono in Cristo.
6. Riconosciamo, tuttavia, la condizione particolare di
quei frati che esercitano l’attività missionaria a servizio
delle nuove Chiese.
175
1. I frati missionari,
secondo l’insegnamento di san Francesco, possono vivere
spiritualmente tra i non cristiani in due modi: o, sottomessi
ad ogni creatura umana per amore di Dio, con grande fiducia
danno testimonianza della vita evangelica per mezzo della
carità; oppure, quando vedranno che piace a Dio, annunziano
apertamente la parola di salvezza ai non credenti, affinché
si facciano battezzare e divengano cristiani.
2. I frati, riconoscendo che le Chiese particolari si
sono già assunte in proprio la parte maggiore dell’opera
di evangelizzazione, si pongano volentieri in ascolto
e in dialogo con i figli della nuova Chiesa, in modo che
sia evidente che essi sono venuti a servizio delle Chiese
stesse e dei loro pastori.
3. In spirito di carità valutino le condizioni storiche,
religiose, sociali e culturali alla luce del Vangelo e,
spinti da animo profetico, agiscano con la libertà dei
figli di Dio.
4. In dialogo con le altre Chiese cristiane e con le religioni
non cristiane promuovano anche quei cambiamenti che favoriscono
la venuta di un mondo nuovo, e siano attenti alle idee
che influiscono sul modo di pensare e di agire dei popoli.
176
1. I frati, che
per ispirazione divina si sentono chiamati all’attività
missionaria in altra regione dove è più urgente l’evangelizzazione,
facciano conoscere il loro proposito al ministro provinciale,
il quale però può chiamare anche altri frati idonei disposti
ad assumersi tale incarico.
2. Lo stesso ministro, dopo una particolare preparazione
teorica e pratica in missiologia e in ecumenismo secondo le condizioni di ciascuno,
li presenti al ministro generale, al quale spetta dare
le lettere obbedienziali.
3. I ministri non rifiutino di inviare le persone adatte,
a motivo della scarsità dei frati in provincia, ma rimettano
ogni loro preoccupazione e pensiero in colui che ha continua
cura di noi.
4. Le diverse province dell’Ordine si aiutino generosamente
fra loro secondo l’opportunità ed offrano alle altre circoscrizioni
bisognose missionari ed aiuti attraverso il ministro generale.
5. I frati siano invitati a prender parte all’attività
missionaria, anche temporaneamente, soprattutto per alcuni
servizi speciali.
6. I frati, prestando la loro opera e il loro consiglio,
collaborino con i missionari laici, soprattutto con i
catechisti, curino con loro un’intensa animazione spirituale
e promuovano il bene sociale ed economico della gente.
7. I superiori promuovano nei frati l’amore e lo spirito
di collaborazione per l’azione missionaria in
modo che tutti, ognuno secondo la propria condizione e
capacità, adempia il proprio dovere missionario, attraverso
il rapporto fraterno con i missionari, pregando per le
nuove chiese e in unione con esse, e suscitando l’interesse
del popolo cristiano.
177
1. Poiché lo stato
di coloro che professano i consigli evangelici appartiene
alla vita e alla santità della Chiesa e deve quindi essere
promosso con sollecitudine fin dall’inizio di una nuova
Chiesa, i frati missionari si impegnino a favorire il
nostro spirito e il nostro carisma nelle Chiese particolari.
2. Perciò i superiori maggiori facciano in modo che tra
i missionari vi siano dei frati idonei a formare i candidati
all’Ordine.
3. La forma della nostra vita e il patrimonio spirituale
del nostro Ordine, che è universale e comprende tutti
i riti della Chiesa cattolica, siano trasmessi ed esprimano,
secondo le situazioni regionali, il genio culturale di
ogni popolo e l’indole della Chiesa particolare. Non si
trapiantino gli usi particolari della propria regione
in un’altra. Spetta al ministro generale, con il consenso
del definitorio, decidere sul
rito delle singole circoscrizioni, a norma del diritto.
178
1. È compito del
ministro generale, con il consenso del definitorio
e d’accordo con l’autorità ecclesiastica, promuovere e
coordinare l’attività missionaria nelle Chiese particolari.
2. Spetta al ministro provinciale, con il consenso del
definitorio, accettare l’impegno
missionario proposto dal ministro generale e anche stipulare
le convenzioni con il rispettivo superiore ecclesiastico,
previa l’approvazione del ministro generale con il consenso
del definitorio.
3. Il ministro generale e i ministri provinciali, con
il consenso del definitorio, istituiscano il segretariato per l’animazione
e la cooperazione missionaria e ne determinino i compiti.
4. I frati collaborino costantemente con gli istituti
religiosi che nello stesso territorio operano nell’attività
missionaria della Chiesa particolare oppure con quelli
che in patria si dedicano all’animazione missionaria.
5. Si tenga presente che l’azione missionaria ha il suo
culmine nello sviluppo della Chiesa particolare, dove
il clero, i religiosi e i laici, ognuno per la propria
competenza, hanno le loro responsabilità.
179
1. Si ricordino
i frati di san Francesco, che volle inviare i suoi compagni
nel mondo, sull’esempio dei discepoli di Cristo, in povertà
nella piena fiducia in Dio Padre per annunciare la pace
dovunque con la vita e con la parola.
2. Raccomandiamo questa grande opera all’intercessione
della beata Vergine Maria, Madre del Buon Pastore, che ha generato Cristo, luce
e salvezza di tutte le genti, e che il mattino di Pentecoste
presiedette in preghiera all’inizio dell’evangelizzazione,
sotto l’azione dello Spirito Santo.
ARTICOLO II
La vita
di fede dei frati
180
1. Come veri discepoli
di Cristo e figli di san Francesco, aiutati dalla grazia
divina, conserviamo ferma fino alla fine la fede che da
Dio abbiamo ricevuto mediante la Chiesa. Penetriamo sempre
più
profondamente in essa con tutte le nostre forze e con
retto giudizio ed applichiamola sempre più nella nostra
vita.
2. Imploriamo da Dio nella preghiera costante l’aumento
di questo dono inestimabile e viviamolo in
intima comunione con tutto il popolo di Dio.
3. Sotto la guida dello Spirito Santo, testimoniamo Cristo
dovunque e, a chi ce lo chiede, rendiamo ragione della
nostra speranza nella vita eterna.
181
1. San Francesco
ebbe sommamente a cuore aderire fedelmente al magistero
della Chiesa, custode della parola di Dio, trasmessa nella
Scrittura e nella Tradizione, e della vita evangelica.
2. Per conservare integralmente questa eredità spirituale,
professiamo una devozione particolare alla
santa madre Chiesa.
3. Di conseguenza viviamo sempre uniti alla Chiesa in
tutto: nel pensiero, nelle parole e nell’azione ed evitiamo
con diligenza le teorie false o pericolose.
4. Con sentimenti di responsabilità attiva e cosciente,
prestiamo il religioso ossequio della volontà e della
ragione al Pontefice Romano, maestro supremo della Chiesa
universale, ed anche ai Vescovi, i quali, come testimoni
della fede, assieme al Sommo Pontefice insegnano al popolo
di Dio.
5. I superiori, all’inizio dell’ufficio ricevuto, come
anche gli altri frati, secondo quanto stabilito dal diritto,
emettano la professione di fede.
182
1. Corrispondendo
alla vocazione divina, con la quale tutti i giorni Dio
ci chiede di prender parte a realizzare il suo progetto
di salvezza, ricordiamo quanto in forza della professione
siamo uniti a Cristo davanti al popolo di Dio.
2. Preoccupiamoci dunque di camminare degnamente e di
distinguerci sempre più nella vocazione alla quale siamo
stati chiamati, memori che Dio non revoca mai i suoi doni
e quindi nemmeno quello della vocazione. Non ci mancherà
la sua grazia per superare le difficoltà in questa via
stretta che conduce alla vita.
3. Perseveriamo con gioia nell’ideale della nostra vita,
dedicandoci con impegno al nostro rinnovamento e, coscienti
della fragilità umana, camminiamo sulla via della conversione
assieme a tutta la Chiesa che lo Spirito Santo continuamente
rinnova.
***
183
1. In forza della
nostra professione, siamo tenuti ad osservare con semplicità
e fede cattolica la Regola di san Francesco, confermata
da Papa Onorio.
2. La sua interpretazione autentica è riservata alla Santa
Sede, la quale dichiara abrogate, quanto al loro valore
precettivo, le dichiarazioni
pontificie anteriori della Regola, ad eccezione di quelle
che sono contenute nel diritto universale vigente e in
queste Costituzioni.
3. Inoltre la Santa Sede riconosce ai Capitoli generali
la facoltà di adattare opportunamente la Regola alle nuove
situazioni, purché tali adattamenti ottengano il valore
di legge mediante la sua approvazione.
184
1. L’interpretazione
autentica delle Costituzioni è riservata alla Santa Sede.
È compito del Capitolo generale, con il consenso dei due
terzi dei vocali, integrare le Costituzioni, cambiarle,
derogarvi o abrogarle, secondo le esigenze dei tempi,
per favorire una certa continuità nel rinnovamento adeguato,
salva tuttavia l’approvazione della Santa Sede.
2. Fuori del Capitolo generale spetta al ministro generale
con il consenso del definitorio sciogliere i dubbi e colmare le lacune, che potrebbero
esserci nel nostro diritto particolare. Tali soluzioni,
comunque, hanno valore fino al prossimo Capitolo.
3. I superiori, in casi particolari, possono dispensare
temporaneamente i propri sudditi e gli ospiti dalle disposizioni
disciplinari delle Costituzioni, ogni volta che lo giudichino
utile al loro bene spirituale.
4. La
dispensa temporanea per tutta una provincia è riservata
al ministro generale, quella per tutta una fraternità
locale al proprio superiore maggiore.
5. Per applicare adeguatamente le Costituzioni alle condizioni
delle province e delle regioni, i Capitoli provinciali
o le Conferenze dei superiori maggiori, possono stabilire
statuti particolari, che dovranno essere approvati dal
ministro generale con il consenso del definitorio.
6. Tutte le questioni di diritto contenzioso sia tra i
religiosi che tra le case o tra le circoscrizioni dell’Ordine
vengono risolte a norma del nostro “Modus procedendi
”.
185
1. Il nostro Ordine
è retto dal diritto universale della Chiesa, dalla Regola
e dalle Costituzioni. Solo il presente testo delle Costituzioni
ha valore giuridico in tutto l’Ordine.
2. Dal momento che non è possibile stabilire leggi e statuti
per tutti i casi particolari, in ogni nostra azione teniamo
davanti agli occhi il santo Vangelo, la Regola promessa
a Dio, le sane tradizioni e gli esempi dei santi.
3. I superiori precedano i frati nella vita fraterna e
nell’osservare le Costituzioni e con l’audacia della carità
li spingano ad osservarle.
CONCLUSIONE
186
1. San Francesco,
vicino alla morte, impartì la benedizione della santissima
Trinità, insieme alla sua, ai veri osservanti della Regola.
Perciò tutti, messa da parte ogni negligenza, impegniamoci
con amore fervente a raggiungere la perfezione evangelica
mostrata nella stessa Regola e nel nostro Ordine.
2. Ricordiamo, fratelli carissimi, il tema sul quale il
serafico Padre tenne un discorso al Capitolo dei frati:
Grandi cose abbiamo promesso al Signore, ma Dio ne ha
promesse maggiori a noi. Perciò impegniamoci ad osservare
queste Costituzioni e quanto abbiamo promesso ed aspiriamo
con desiderio ardente a quelle cose che ci sono state
promesse, con l’aiuto di Maria,
Madre di Dio e Madre nostra.
3. Nel fare tutto questo, fissiamo gli occhi sul nostro
Redentore affinché, conosciuto il suo beneplacito, procuriamo
di piacergli con cuore puro. L’osservanza delle Costituzioni
ci aiuterà non soltanto ad osservare la Regola promessa,
ma anche la legge divina e i consigli evangelici. Nelle
difficoltà affrontate per amore di Gesù
Cristo, abbonderà la nostra consolazione e tutto potremo
in colui che ci conforta, poiché in tutto ci darà intelligenza
colui che è Sapienza di Dio e dona abbondantemente a tutti.
4. Cristo, dunque, che è luce ed attesa delle genti, fine
della legge, salvezza di Dio, Padre del secolo
futuro, Verbo e potenza che tutto sostiene e infine nostra
speranza, nel quale tutto è possibile, tutto è
soave e leggero, che conosce la nostra fragilità, non
solo ci darà la forza per mettere in pratica i suoi precetti
e i suoi consigli, ma effonderà su di noi anche i suoi
doni celesti con tanta abbondanza che, superato ogni ostacolo,
riusciremo a seguirlo ed imitarlo con grande generosità
di cuore, come pellegrini che si servono delle cose visibili
aspirando a quelle eterne.
5. Perciò in Cristo, che è Dio e uomo, luce vera e splendore
della gloria, candore di luce eterna e specchio senza
macchia, immagine della bontà di Dio, che il Padre ha
costituito giudice, legislatore e salvezza degli uomini,
al quale il Padre e lo Spirito Santo hanno reso testimonianza,
nel quale sono i nostri meriti, gli esempi di vita, gli
aiuti e i premi, fatto per noi sapienza e giustizia, siano
fissi ogni nostro pensiero, ogni nostra riflessione e
imitazione.
6. A Cristo, infine, che con il Padre e con lo Spirito
Santo vive e regna coeterno, consustanziale, coeguale
e unico Dio sia lode eterna, onore e gloria nei secoli
dei secoli. Amen.
ORDINAZIONI
DEI CAPITOLI GENERALI
DEI FRATI MINORI CAPPUCCINI
PREFAZIONE
Dopo che il Capitolo
Generale Speciale celebrato nell’anno 1968 aveva abrogato
le “Ordinazioni dei Capitoli Generali” che non erano contenute
nelle nuove Costituzioni, a poco a poco ci si è resi chiaramente
conto che era necessario riprendere una qualche raccolta
di tali disposizioni. D’altra parte, secondo la volontà
della Chiesa, le norme che non sono ritenute fondamentali,
devono essere inserite in altri codici additizi,
non nelle Costituzioni.
Dopo aver valutato queste ragioni, il Capitolo Generale
dell’anno 1988 stabilì che la raccolta delle “Ordinazioni
dei Capitoli Generali” venisse ripresa, cominciando dal
Capitolo Generale Speciale dell’anno 1968, nel quale,
appunto, le precedenti “Ordinazioni” non contenute nelle
nuove Costituzioni erano state abrogate.
Pertanto, il ministro generale, con il consenso del definitorio,
dopo aver preparato e debitamente redatto questa raccolta
delle sopraddette “Ordinazioni”, le presenta ora ai frati
affinché siano meglio
conosciute e debitamente osservate.
Le
Ordinazioni dei Capitoli generali, che non sono contenute
nelle nuove Costituzioni, si ritengono abrogate.
Si istituiscono nuove Ordinazioni dei Capitoli generali.
I decreti dei Capitoli generali perdono la loro forza
solo se sono esplicitamente revocati da un successivo
Capitolo generale; diversamente conservano il loro vigore.
CAPITOLO II
LA VOCAZIONE ALLA NOSTRA VITA
E LA FORMAZIONE DEI FRATI
2/1 -
Per andare incontro alla necessità di avere (specialmente)
maestri dei novizi e direttori degli studi ben formati
nello spirito francescano, viene creato l’Istituto Superiore
di Spiritualità francescana con discipline ascetiche e
storiche adeguate a tale formazione, in collaborazione
con tutte le famiglie francescane.
2/2 - Il ministro provinciale con il consenso del definitorio stabilisce la modalità della prova per un religioso
che da un altro Istituto religioso passa al nostro Ordine.
Trascorso il triennio (cfr CIC
can.684 §2), il tempo di tale
prova non si protragga oltre un anno.
2/3 - D’ora in poi i giovani mantengano il nome di battesimo;
gli altri frati scelgano, una volta per sempre, o il nome
di battesimo o quello di religione. Per determinare la
propria identità, nessuno usi più il luogo di nascita,
ma il cognome.
2/4 - Sono ammessi nell’Ordine i diaconi permanenti in
casi particolari, da approvarsi dal ministro generale
con il consenso del definitorio, e osservati i prescritti del diritto sia universale
che particolare. Il fatto di ricevere il diaconato permanente
non dà al religioso alcun diritto di rimanere assegnato
o di essere assegnato alla casa che è entro i confini
della diocesi dove il ministero diaconale
è stato riammesso. Anche il diacono permanente, come gli
altri religiosi, può essere trasferito in un altro luogo.
Stando al senso di questo decreto, si può richiedere alla
Santa Sede il permesso per il diaconato.
2/5 - Le soluzioni circa il Collegio Internazionale sono
di competenza del ministro generale con il consenso del
definitorio.
CAPITOLO IV
LA NOSTRA VITA IN POVERTÀ
4/1 -
Per modificare le disposizioni o per porre qualsiasi atto
circa i beni temporali, è necessario il permesso dell’immediato
Superiore maggiore.
4/2 - Nelle circoscrizioni dell’Ordine e in tutte le case
ci deve essere il consiglio economico, di cui al can.
1280 del CIC.
4/3 - Spetta al Capitolo provinciale stabilire norme sull’uso
dei beni delle fraternità soppresse, salvi la volontà
dei fondatori o degli offerenti e i diritti legittimamente
acquisiti. Se invece si tratta dei beni di una circoscrizione
soppressa, è competente il ministro generale, il quale
deve procedere collegialmente con il proprio definitorio,
sentiti la Conferenza e i superiori maggiori interessati
e i loro consiglieri.
CAPITOLO VI
LA NOSTRA VITA IN FRATERNITÀ
6/1 -
Il ministro generale deve procedere collegialmente con
il suo definitorio ogni volta che si tratta
dell’aggregazione di un Istituto di vita consacrata.
CAPITOLO VIII
IL GOVERNO DELL’ORDINE O FRATERNITÀ
8/1 -
Il Capitolo generale fraternamente invita tutte le circoscrizioni
dell’Ordine a fare una sincera riflessione sulla propria
identità, forza spirituale e vitalità. E se da tale riflessione
risultasse la necessità o una grande utilità di cercare
una nuova forma giuridica, per esempio l’unione o la cooperazione
con un’altra provincia o viceprovincia
o missione, il Capitolo prega vivamente i frati a pensare
al futuro, dimenticando ciò che è stato finora.
8/2 -
1. Quando si tratta di venire incontro alle necessità
di qualche circoscrizione temporaneamente, cioè non oltre
un triennio, i superiori maggiori hanno la facoltà di
mandarvi i propri frati senza dover ricorrere al ministro
generale. Tale limitazione di tempo non ha valore per
il servizio prestato in una circoscrizione che dipende
dalla propria. Per gli altri servizi che si prevede si
protrarranno oltre un triennio o che si desidera continuare
dopo che è trascorso il triennio, si devono chiedere le
lettere obbedienziali al ministro
generale.
2. Il diritto di voto, di cui si parla al n.113,5
delle Costituzioni, non si esercita più nella propria
circoscrizione, ma nella circoscrizione per la quale si
presta servizio; ciò comunque partendo dalla fine del
primo anno di servizio.
8/3 - I superiori maggiori, in casi eccezionali, non sono
tenuti a convocare il proprio Consiglio, se si tratta
soltanto di sentirne il parere. Possono invece chiederlo
fuori di riunione, o per telefono o in altro modo adatto.
Negli atti del Consiglio deve risultare il parere richiesto
e la decisione presa dal Superiore. Allo stesso modo si
può agire quando si tratta di ascoltare un gruppo di persone.
8/4 - La postulazione ha valore
soltanto se il candidato nel primo scrutino ottiene i
due terzi dei voti dei vocali presenti. In caso contrario,
escluse nuove postulazioni,
si cominciano di nuovo le votazioni in modo normale dal
primo scrutinio.
8/5 - Per evitare la confusione nella numerazione dei Capitoli
generali, si è stabilito che, dopo la promulgazione delle
Costituzioni “ad experimentum”,
la numerazione si faccia senza distinzione tra Capitoli
ordinari e straordinari, così che questo Capitolo dell’anno
1976 sia il LXXVIII Capitolo generale.
8/6 - Membri del Capitolo generale possono essere altri
frati professi perpetui, ma non più di dieci. Nella loro
scelta si deve tenere presente la particolare esigenza
di una certa specializzazione e rappresentanza secondo
le norme date dal ministro generale con il consenso del
suo definitorio e dopo aver ascoltato i presidenti delle Conferenze.
8/7 -
1. Indetto il Capitolo generale, in ogni provincia con
almeno cento frati professi, tutti i frati di voti perpetui
eleggano un delegato al Capitolo generale e il suo sostituto.
2. La provincia elegga poi un altro delegato e il suo
sostituto per ogni duecento frati professi oltre i duecento.
3. Questa elezione si faccia nel modo stabilito dal Capitolo
provinciale. Ad ogni modo, l’esito di tale elezione sia
pubblicato almeno tre mesi prima del Capitolo.
4. I frati di voti perpetui di una custodia che abbia
almeno trenta frati professi eleggano un delegato al Capitolo
generale. Se tuttavia una custodia ha meno di trenta frati
professi, questi devono essere inclusi nel numero dei
frati della provincia da cui dipende e i frati di voti
perpetui partecipano all’elezione del delegato nella provincia.
8/8 - Se il ministro generale fosse eletto fuori del Capitolo,
il Capitolo venga sospeso finché non arrivi in Capitolo
il nuovo ministro generale.
8/9 - Il numero dei definitori generali sia di otto.
8/10 - I definitori generali, eletti fuori del Capitolo,
diventano, ipso facto, membri del Capitolo.
8/11 - I definitori generali, durante il loro ufficio, non
hanno
voce passiva nell’elezione dei superiori maggiori.
8/12 - Lo Statuto della Curia generale, quanto agli articoli
1-18, è stato elaborato e approvato dal Capitolo generale.
Per ciò che riguarda l’elaborazione dei rimanenti articoli
il Capitolo generale ha dato al definitorio generale la necessaria autorizzazione.
8/13 - A meno che a giudizio del ministro provinciale con
il consenso del definitorio
in qualche caso particolare non sembri opportuna un’altra
soluzione, sono privati di voce attiva e passiva quei
frati che, prima della convocazione del Capitolo e della
preparazione dell’elenco dei delegati, hanno inviato al
superiore la richiesta scritta per la dispensa dai voti
religiosi e da tutti gli obblighi provenienti dalla professione
o dal sacro celibato e da tutti gli oneri connessi alla
sacra ordinazione. Se poi tale richiesta è stata fatta
a Capitolo già convocato, vengono esclusi dal Capitolo
senza essere sostituiti.
8/14 - I frati capitolari perdono la voce attiva se, senza
legittima dispensa, non sono presenti al Capitolo per
tutto il tempo del Capitolo stesso, sia che esso venga
celebrato con delegati o a suffragio diretto.
8/15 - Se la consultazione, che si fa secondo le Costituzioni
n.125,2 per la celebrazione
del Capitolo
provinciale a suffragio diretto, è positiva, entra immediatamente
in vigore. Si ordina di inserire il risultato della consultazione
nel regolamento del Capitolo in modo che essa non debba
farsi ogni triennio. Indire questa consultazione è di
competenza del ministro provinciale con il consenso del
definitorio; le risposte possono essere date per lettera o
in altro modo.
8/16 - Le province che,a norma delle Costituzioni n. 125,2,
celebrano il Capitolo provinciale a suffragio diretto
e desiderano ritornare al Capitolo con delegati, lo possono
fare per mezzo di una consultazione, la cui indizione
spetta al ministro provinciale con il consenso del definitorio.
La decisione ha valore giuridico se due terzi dei frati
che votano danno voto affermativo in una consultazione
alla quale devono partecipare almeno il settantacinque
per cento (75%) dei frati di professione perpetua della
provincia. Tale decisione deve essere inserita nel Regolamento
per la celebrazione del Capitolo provinciale.
8/17
1. La delegazione è una struttura dell’Ordine di carattere
transitorio, formata da un gruppo di frati e di fraternità
locali e affidata ad una provincia. Suo fine è quello
di assicurare la vita fraterna in un’area geografica dove
ancora non ci sono gli elementi necessari per costituire
una custodia e/o una viceprovincia o dove altre circoscrizioni dell’Ordine non
sono possibili.
2. Per ciò che riguarda le delegazioni si osservino i
criteri seguenti:
a. Spetta al ministro generale
con il consenso del definitorio e osservate le norme del n.111,1
delle Costituzioni, erigere le delegazioni, mutarne la
natura giuridica o deciderne la cessazione.
b. Ad ogni delegazione è preposto
un frate responsabile, delegato dal ministro provinciale,
e assistito da due consiglieri.
c. Il delegato insieme ai suoi consiglieri è nominato
per un triennio dal ministro provinciale con il consenso
del definitorio, sentito il
parere dei frati di voti perpetui della delegazione.
d. Al delegato, nonostante non sia superiore maggiore,
vengano conferite alcune facoltà o
capacità giuridiche affinché venga reso più facile
il governo pratico, pastorale e amministrativo e possa
essere promossa una certa autonomia di funzionamento interno
del gruppo, specialmente in vista dell’impiantazione
dell’Ordine.
e. I frati della delegazione
mantengono tutti i diritti e i doveri della rispettiva
provincia.
f. Tutto ciò che non è previsto dalla presente Ordinazione
viene regolato dallo statuto approvato dal ministro provinciale
con il consenso del definitorio.
8/18 - Tenuto presente quanto stabilisce il can.629 circa la residenza dei superiori locali nelle proprie
case e affinché siano veramente animatori della propria
fraternità, essi non assumano impegni tali per cui siano
assenti troppo e troppo a lungo dalla casa.
8/19 - I superiori locali possono essere rimossi dall’ufficio
dal ministro provinciale con il consenso del suo definitorio per giusta causa, cioè se lo richiede il bene
comune della fraternità sia locale che provinciale o della
Chiesa particolare.